LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22223/2016 proposto da:
F.A., P.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARI, rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO CHERI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 15/04/2016, R.G.n. 51860/2015 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’appello di Roma, con decreto 10.4.2016 ha dichiarato inammissibile l’opposizione di F.A. e P.M.R. contro il decreto del consigliere delegato con cui era stata parzialmente accolta la loro domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un giudizio civile.
Secondo la Corte territoriale l’opposizione era stata proposta fuori termine perchè il decreto opposto era stato comunicato via pec il 18.6.2015 e l’opposizione era stata depositata il 20.7.2015 quindi oltre il termine di scadenza del 18 luglio che non era sabato nè giorno festivo.
2 Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il F. e la P. hanno proposto ricorso; il Ministero della giustizia non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 155 c.p.c., per essere la Corte d’Appello incorsa in grossolano errore, perchè il giorno di scadenza del termine cadeva di sabato e quindi doveva considerarsi prorogato al lunedì successivo.
Il ricorso è fondato, essendo evidente l’errore della Corte d’Appello nel calcolo del termine per proporre opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, infatti, il 18 luglio – data di scadenza del termine di trenta giorni per proporre l’opposizione contro il decreto comunicato via pec il 18.6.2015 – cadeva proprio di sabato e quindi la scadenza andava spostata al 20 luglio, lunedì, secondo la regola generale contenuta nell’art. 155 c.p.c..
Logica conseguenza è la tempestività dell’opposizione, depositata appunto lunedì 20.7.2015, come attesta la stessa Corte romana.
L’impugnato decreto va pertanto cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma che riesaminerà l’opposizione e all’esito regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018