Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27350 del 29/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17546/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MOSCA, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO VAITI, FRANCESCA ATTINA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 20/01/2016, R.G.n. 722/2015 V.G., Cron. n. 391/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’appello di Salerno, con decreto 20.1.2016 ha respinto l’opposizione di C.F. contro il decreto del consigliere delegato con cui era dichiarata improponibile la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un giudizio divisionale davanti al Tribunale di Catanzaro.

Secondo la Corte territoriale, la decisione del consigliere delegato era corretta perchè al momento della proposizione della domanda di equa riparazione il giudizio presupposto era ancora pendente.

2 Per la cassazione del decreto della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 3 e 4, vigente ratione temporis nonchè dell’art. 640 c.p.c., criticando la individuazione del momento in cui il processo di divisione ereditaria può considerarsi definito.

1.2 Col secondo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 3 e 4 e della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, vigente ratione temporis.

1.3 Col terzo motivo si lamenta l’illegittimità della decisione per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

1.4 Col quarto motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, vigente ratione temporis.

2 Il ricorso è fondato, per l’assorbente rilievo che nelle more è intervenuta la pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c.) – come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Usure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

Resta così superata ogni discussione sulla individuazione della data del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro perchè la domanda deve ritenersi ammissibile anche se proposta in pendenza del giudizio presupposto.

L’impugnato decreto va pertanto cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione, riesaminerà l’opposizione e all’esito regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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