LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28070-2016 proposto da:
L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA MAVILLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 14/10/2016, R.G.n. 158/2016, Cron. n. 3607/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’appello di Ancona, con decreto 14.10.2016 ha respinto l’opposizione di L.E. contro il decreto del consigliere delegato con cui era sesta respinta la domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 per l’irragionevole durata di un procedimento penale per lesioni volontarie.
Secondo la Corte territoriale l’opposizione era stata proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio penale, e quindi in violazione della prescrizione della L. n. 89 del 2001, art. 4.
2 Per la cassazione del decreto della Corte d’appello la L. ha proposto ricorso; il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
Il 22.5.2018 la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso il rilievo della tardività del deposito della memoria (v. art. 380 bis 1 c.p.c.), osserva la Corte che con l’unico motivo si lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 per avere la Corte d’Appello errato sulla data di passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, data che andava individuata nel 20.4.2015; ciò rendeva ammissibile la domanda di equa riparazione.
Il ricorso è fondato, per l’assorbente rilievo che nelle more è intervenuta la pronuncia n. 88/2018 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c.) – come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. d), (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Resta così superata ogni discussione sulla individuazione della data del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna perchè la domanda deve ritenersi ammissibile anche se proposta in pendenza del giudizio presupposto.
L’impugnato decreto va pertanto cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Ancona che riesaminerà l’opposizione e all’esito regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018