LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24349-2017 proposto da:
P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FILIPPINI;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso in opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, P.I. adiva la Corte d’Appello di Venezia per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento civile definito con sentenza del Tribunale di Verona n.2272/2014 depositata il 16 ottobre 2014, divenuta irrevocabile in data 16.04.2015.
La Corte d’Appello di Venezia, confermando il provvedimento del giudice designato, con decreto in data 2.3.2017, statuiva l’improcedibilità del ricorso, poichè tardivo, in quanto presentato dopo il decorso del termine semestrale dal momento in cui la sentenza era divenuta definitiva.
Avverso detto decreto propone ricorso P.I.. Il Ministero della Giustizia non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la Corte territoriale rilevato che alla presente causa si applicava il termine annuale d’impugnazione previsto dalla vecchia formulazione dell’art. 327 c.p.c. ante-riforma intervenuta con la L. n. 69 del 2009.
Il motivo è fondato.
In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 19969/2015).
Nel caso di specie, la causa risulta proposta nell’anno 2005 e dunque per la stessa si applica il termine annuale: il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, depositata il 16 ottobre 2014, si è dunque verificato solamente il 16 novembre 2015 onde la presentazione della domanda di equa riparazione deve ritenersi tempestiva.
L’accoglimento del primo mezzo assorbe l’esame del secondo e terzo motivo con i quali si denuncia la violazione e falsa applicazione l. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 640 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, artt. 3,4 e 5 ter, artt. 737 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di porre a fondamento della decisione documenti attestanti la prova del passaggio in giudicato della sentenza del procedimento presupposto depositati nella sola fase di opposizione.
Il ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018