LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23318-2017 proposto da:
D.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO LICENZIATI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 07/06/2017 R.G. n. 53297/20012, Cron. n. 5491/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.
ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3 depositato il 18.5.2012 D.L.M. adiva la Corte d’Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, protrattosi dal 13.10.2006 al 20.04.2012 e conclusosi con declaratoria di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo per intervenuta transazione stragiudiziale.
La Corte d’Appello di Brescia, con decreto depositato il 07.06.2017, respingeva la domanda di equa riparazione per tardività.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.L.M., con un solo motivo.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, e propone altresì ricorso incidentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali nonchè della L. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte territoriale errato nel ritenere che l’ordinanza estintiva del giudizio presupposto fosse intervenuta in data 20.04.2011 anzichè in data 20.04.2012, con conseguente tempestività della proposizione della domanda di equa riparazione in data 18.05.2012.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il giudizio si fosse estinto con ordinanza in data 20.04.2011, rilevando la conseguente tardività della domanda presentata in data 18.05.2012, alla stregua della L. n. 89 del 2001, art. 4 che riconosce la possibilità di presentare domanda di equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, l’ordinanza estintiva del giudizio per cessazione della materia del contendere è intervenuta in data 20.04.2012, onde deve riconoscersi la tempestività di proposizione della domanda.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse nell’ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001, sebbene si trattasse di procedimento concluso con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per sopravvenuta transazione stragiudiziale, stipulata tra le parti, transazione che, secondo il Ministero, avrebbe efficacia ex tunc, travolgendo sin dall’origine l’instaurazione del giudizio.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha statuito che il diritto all’equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2 e ss. (nella formulazione anteriore all’introduzione dell’art. 2, comma 2 sexies introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. d)), può essere fatto valere, in ipotesi di giudizio definito con transazione stragiudiziale, con riferimento al protrarsi irragionevole della durata della controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce sul processo, con declaratoria di cessazione della materia del contendere o provvedimento di estinzione (Cass. 5398/2005; 958/2011).
Si riconosce pertanto, avuto riguardo alla disciplina anteriore all’introduzione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies l’azionabilità della domanda di equa riparazione anche nell’ipotesi di giudizio estinto per sopravvenuta transazione stragiudiziale, avuto riguardo alle attività realizzatesi prima della transazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018