Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27360 del 29/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5508/2012 R.G. proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA U.T.G. di Ancona, in persona del Prefetto pro tempore –

c.f. ***** – rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge;

– ricorrenti –

contro

VS AUTOTRASPORTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14620/2011 del tribunale di Roma;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 11.1.2010 la “VS Autotrasporti” s.r.l. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Fondi “Equitalia Gerit” s.p.a. e la Prefettura di Ancona, così proponendo opposizione avverso due cartelle di pagamento.

Ne chiedeva l’annullamento, siccome, l’una, costituente mera riproduzione di altra cartella, siccome, l’altra, recante intimazione di pagamento della sanzione pecuniaria regolarmente assolta di cui al verbale n. ***** di accertamento di infrazione al codice della strada elevato dalla polizia stradale di ***** in data *****.

Con sentenza in data 19.4.2010 il giudice adito accoglieva in parte l’opposizione e condannava la Prefettura di Ancona ed “Equitalia Gerit” al pagamento dei 4/5 delle spese di lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello al tribunale di Roma il Ministero dell’Interno ed la Prefettura U.T.G. di Ancona.

Ne chiedevano la riforma limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.

Avverso la medesima sentenza proponeva appello incidentale “Equitalia Gerit” s.p.a..

Del pari ne sollecitava la riforma in punto di regolamentazione delle spese. Resisteva la “VS Autotrasporti” s.r.l..

Eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del tribunale di Roma siccome competente, quale giudice d’appello, il tribunale di Latina nella cui circoscrizione è operante il giudice di pace di Fondi che aveva statuito in prime cure.

Con sentenza n. 14620/2011 il tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza, in quanto competente il tribunale di Latina, e compensava integralmente le spese del grado.

Disconosceva in particolare l’applicabilità della regola del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c..

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura U.T.G. di Ancona; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“VS Autotrasporti” s.r.l. ed “Equitalia Gerit” s.p.a. non hanno svolto difese.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 615 c.p.c., del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 150 del 2011).

Deducono che il giudizio de quo si qualifica non già in guisa di opposizione ad ordinanza – ingiunzione sibbene in guisa di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1; che pertanto trovano applicazione il rito ordinario ed al contempo la regola del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., sicchè per l’appello è competente il tribunale di Roma, quale tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice (il tribunale di Latina) che sarebbe competente secondo le regole ordinarie.

Il ricorso va respinto.

Di certo, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.11.2010, n. 23285; Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5249; Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 185. L’art. 7 cit., comma 2, così recita: “l’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate”).

Di certo, l’opposizione esperita dalla “VS Autotrasporti” s.r.l., alla stregua delle ragioni addotte a suo sostegno, integra gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente (cfr. Cass. 12.4.2002, n. 5279, secondo cui, a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l’interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, non può far ricorso alla procedura L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ma deve proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, lo stesso giudice indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; cfr. Cass. (ord.) 18.2.2008, n. 4022, secondo cui la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni al codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 – bis; Cass. (ord.) 21.3.2011, n. 6463; Cass. (ord.) 23.11.2011, n. 24753).

In questo quadro si reputa che la deroga alla regola del foro erariale giustificata dalla “materia” delle sanzioni amministrative operi pur nell’evenienza in cui la pretesa pecuniaria corrispondente alla sanzione amministrativa, ancorchè esecutivamente “titolata” e veicolata dall’intimazione di cui alla cartella di pagamento, sia oggetto di delibazione in grado d’appello sub specie di opposizione “preesecutiva” ex art. 615 c.p.c., comma 1.

L’esigenza di “organizzazione” della regolamentazione della medesima “materia” secondo linee di coerente simmetria induce appunto a privilegiare il dato sostanziale correlato alla natura della pretesa creditoria, dato sostanziale che evidentemente permane impregiudicato pur allorquando la pretesa sia vagliata in executivis.

Gli intimati non hanno svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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