LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7766/2014 proposto da:
L.B.C. (CF. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAVERNERIO 14, presso lo studio dell’Avvocato CECILIA MASALA unitamente all’Avvocato GIUSEPPE MASALA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
ALIANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I. *****), in persona del legale rapp.te pt;
– intimata –
avverso la sentenza n. 281/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 19.12.2013, R.G.N. 430/2012.
RILEVATO
che:
con la sentenza n. 281/2013 depositata il 19.12.2013, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell’appello proposto da Aliante Soc. Cooperativa Sociale Onlus, ha dichiarato la nullità della pronuncia n. 948/2012 del Tribunale di Sassari per vizio di nullità della notifica del ricorso introduttivo del 16.9.2011 di L.B.C., in quanto erroneamente effettuata alla società ex art. 140 c.p.c.;
che avverso la decisione di 2^ grado L.B.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo;
che l’Aliante Soc. Cooperativa Sociale Onlus non ha svolto attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste scritte.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso principale per cassazione, in sintesi, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, era sufficiente, secondo l’assunto della ricorrente, a giustificare il ricorso all’istituto della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la mancanza nell’atto introduttivo del giudizio delle generalità del titolare del potere rappresentativo, a nulla rilevando che si fosse fatto riferimento in un capitolo di prova al nominativo di tale C.E. e che la L.B. avesse prodotto una visura camerale della società solo ai fini di dimostrare la sede legale della stessa; che il motivo non è fondato: la Corte territoriale si è attenuta al principio, statuito in sede di legittimità e cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purchè la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (ex aliis, da ultimo, Cass. 30.1.2017 n. 2232);
che, nel caso in esame, correttamente è stata, pertanto, ritenuta nulla la notifica del ricorso introduttivo effettuata alla società, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perchè, vertendosi in un caso di impossibilità della notifica in quanto dagli accertamenti desumibili dalla relata la persona giuridica risultava trasferita “altrove”, pur indicando invece la visura camerale come indirizzo della sede legale ancora quella di *****, la notifica medesima avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio del legale rappresentante indicato nella suddetta visura allegata all’originario ricorso, così come del resto si era proceduto successivamente per la notifica di un atto di precetto; che, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, quindi, rigettato;
che nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendovi stata costituzione della intimata; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018