LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28775/2015 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13 (c/o CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 1034/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO.
FATTI DI CAUSA
1. C.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, poi illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 387/2015 della Corte d’Appello di Salerno, con riferimento alla misura del rimborso spese legali riconosciuto in suo favore in secondo grado nella controversia avente per oggetto il suo diritto all’iscrizione quale lavoratore agricolo per 51 giorni dell’anno 2001.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il C. ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso C.R. lamenta la violazione, da parte della Corte territoriale, del D.M. N. 55 del 2014, in quanto nel liquidare le spese legali del giudizio di appello sono state considerate, esplicitamente, le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria e non quella di istruttoria/trattazione.
In particolare il ricorrente adduce che nell’ambito del giudizio di secondo grado sono state svolte attività “di “trattazione” o di istruzione in senso lato” consistenti nella disamina della difesa, nonchè del fascicolo e della documentazione avversaria e nella partecipazione alla prima udienza, di filtro, in cui è stata esaminata l’ammissibilità dell’impugnazione, nonchè nell’esame dell’ordinanza di rinvio in quella sede emessa dalla Corte e nella partecipazione, con precisazione delle conclusioni, alla successiva udienza di fase decisoria.
2. Il ricorso è infondato.
3. Secondo quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, lett. b), rientrano nella fase introduttiva non solo “gli atti introduttivi del giudizio”, ma anche quelli di costituzione in giudizio “e il relativo esame incluso quello degli allegati”, ove la menzione di tale “esame” fa comprendere come la voce di tariffa non riguardi solo la formazione dei propri atti iniziali (ricorso/citazione – memoria/comparsa di costituzione), ma anche la disamina di quelli avversari e di quanto ad essi allegato. E’ quindi palese che la pretesa di far rientrare l’esame delle difese avverse in tale ambito è infondata.
D’altra parte, se il riferimento dovesse andare alle difese svolte dalle controparti in sede di discussione della causa, la relativa disamina non ricadrebbe nell’ambito della fase di istruttoria/trattazione, essendo espressamente prevista nel contesto della fase decisionale dalla lettera d) del medesimo art. 4.
3.1 Quanto alla partecipazione all’udienza c.d. filtro, si osserva che in realtà il decreto presidenziale stabilì la fissazione di “udienza di discussione (…) anche per il preliminare filtro valutativo ex art. 436-bis c.p.c.”.
Pertanto nulla autorizza a ritenere che all’udienza fosse da escludere che si avesse decisione della causa con sentenza e dunque la discussione della causa di cui si dà atto a verbale (“udita la relazione del relatore e sentiti i procuratori delle parti che si riportano alle rispettive conclusioni”) deve attribuirsi ad una piena fase di natura decisoria.
In sostanza vi sono state due udienze di discussione della causa, che pertengono entrambe alla fase decisoria, sicchè non può dirsi che per la prima di esse spetti un compenso imputabile alla fase istruttoria o di trattazione, come preteso dal ricorrente.
3.2 Il ricorrente, nel motivo di impugnazione, fa infine riferimento al compenso per la disamina del provvedimento giudiziale di rinvio dell’udienza di discussione reso in esito alla prima udienza di discussione di cui si è detto, sul presupposto che la definizione della causa non potesse avvenire (“stante la natura del procedimento”, si afferma nel provvedimento) ai sensi dell’art. 436-bis c.p.c. e che per una definizione con sentenza fosse necessaria una nuova “calendarizzazione processuale che consenta un più approfondito esame delle questioni proposte”.
E’ però di assoluta evidenza che, essendo la prima e la seconda discussione da riferire entrambe ad una medesima fase decisionale, il provvedimento di rinvio, privo di disposizioni o di aggravi istruttori, che le interconnette, non può essere imputato ad una fase istruttoria o di trattazione, trattandosi soltanto di un incidente sempre della medesima fase decisionale.
3.3. Correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto, in conformità al disposto finale dell’art. 4, comma 5, lett. c), secondo cui la fase di istruttoria o trattazione “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, di non riconoscere compensi per una fase istruttoria o di trattazione che non vi è stata.
4. Rispetto alla regolazione delle spese legali, si rileva che nel ricorso per cassazione è riprodotta la dichiarazione di esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c, resa in primo grado e che, come da costante orientamento di questa Corte, in assenza di variazioni reddituali note, va tenuta presenta anche per quanto attiene ai gradi successivi (Cass. 20 settembre 2013, n. 16284; Cass. 26 luglio 2011, n. 21630).
4.1 Parimenti irrilevante è il fatto che la dichiarazione sia stata resa in foglio separato e depositato con il ricorso di primo grado, laddove la norma richiederebbe che essa fosse esplicitata nelle conclusioni e quindi nell’atto giudiziale, in quanto si è affermato, ed è qui condiviso, che “delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicchè va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo” (Cass. 25 giugno 2018, n. 16616; Cass. 21630/2011, cit.).
4.2 Nè infine ha importanza il fatto che la dichiarazione di cui sopra in concreto non contenga la manifestazione espressa dell’impegno a comunicare le variazioni reddituali successive, che è contenuto solo nel ricorso (sempre di primo grado) a firma del difensore.
Va infatti confermato l’orientamento, anch’esso già espresso da questa Corte, secondo non vi è necessità che sia manifestato un impegno espresso, in quanto l’impegno predetto è conseguenza legale, ad ogni fine, del fatto che vi sia la dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. (Cass. 3 agosto 2016, n. 16132).
4.3 In definitiva tutto ciò comporta che vada riconosciuta la ricorrenza dell’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., sicchè non vi è luogo a condanna della parte soccombente in cassazione a rifondere all’I.N.P.S. le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018