LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7665/2014 proposto da:
C.F.C., G.A., G.R., G.R.M., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 543, presso lo studio dell’avvocato RITA RUSCITTI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA SILVANA RINALLO;
– ricorrenti –
contro
C.P.S. anche in proprio, C.P.V., C.P.G., C.P.L., C.P.M.A. tutti quali eredi di A.D. e di C.P.C. e di CU.PE.CA., nonchè GI.GI., GI.AN., GI.SA.GI., GI.EM. e GI.DO. quali eredi di g.g., nonchè GI.RO. n.q. di erede di C.P.C., nonchè S.G., nonchè CI.LU. e S.A.M. e S.R. quali eredi di S.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3/2013 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
S.V. evocò in giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta i consorti Co.- G. ed i consorti P.- F., quali proprietari di fondi limitrofi al suo, per sentir accertare l’inesistenza di diritti altrui sul suo predio.
Resistettero i consorti Co.- G. che proposero domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per fatto della servitù di transito a peso del fondo del S. ovvero di costituzione di servitù coattiva di transito stante l’interclusione del loro predio.
In relazione a dette domande,svolte in via riconvenzionale, furono evocati in causa anche i consorti S.- C.P., dei quali si costituiva solamente C.P.S. che contestava la domanda contro di lui rivolta.
Il Tribunale nisseno espletata la trattazione istruttoria ebbe a rigettare ogni domanda svolta dalle parti eccetto quella di costituzione di servitù coattiva di transito a favore del fondo dei consorti Co.- G..
I consorti Co.- G. ebbero a proporre appello avverso la sentenza resa dal primo Giudice e, resistendo i consorti S.- C.P. nonchè S.V., la Corte nissena ebbe a rigettare il gravame ed onerare gli appellanti delle spese di lite.
Osservava la Corte di Caltanissetta come rettamente era stata disattesa la domanda fondata sull’acquisto per fatto poichè le prove orali non adeguate al riguardo;
come il Tribunale ebbe adeguatamente a motivare i criteri utilizzati per quantificare l’indennizzo;
come il tracciato indicato dal consulente ed adottato dal Giudice appariva supportato da adeguate ragioni logico-fattuali;
come la statuizione del primo Giudice di gravare i soccombenti del costo della consulenza era stata adeguatamente motivata.
I consorti Co.- G. ebbero a proporre ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Nessuno dei soggetti evocati ritualmente in questa sede s’è costituito a resistere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai consorti G.- Co. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione delle norme in artt. 1051 e 1067 c.c., in quanto la Corte nissena non ebbe a tener conto come, dalla documentazione acquisita in causa, risultasse che il tratto di terreno rivendicato era da sempre adibito a strada e non già alla coltivazione; come dall’adeguata valutazione del risultato della prova orale risultasse confermato il possesso utraventennale del transito e come l’uso di mezzi non configurasse innovazione ma evoluzione della servitù esercitata a fini agricoli.
In effetti la doglianza si compendia in una contrapposizione della valutazione fattuale e giuridica della parte rispetto a quella operata dai Giudici d’appello.
La Corte nissena ha puntualmente esaminato il risultato dell’espletata prova orale e la critica portata si fonda su una diversa interpretazione dei risultati,ossia questione tipicamente afferente l’esame del merito della lite non consentita in sede di legittimità in presenza – come nella specie – di puntuale motivazione resa dal Giudice di merito.
Poi la Corte siciliana ha,anche sulla scorta di insegnamento di questo Supremo Collegio,apprezzato – con specifica relazione ad uno dei testimoni – il rilievo della mutazione della tipologia del transito, inizialmente a piedi e con mulo, quindi con mezzi agricoli.
Anche con relazione ad detta statuizione i ricorrenti si limitano a contrapporre la propria ricostruzione giuridica della questione, operando riferimento anche ad insegnamento di questo Supremo Collegio relativo però a transito sempre effettuato con mezzi, sicchè non appare superato l’argomento illustrato dalla Corte di prossimità.
Con la seconda doglianza i ricorrenti lamentano violazione delle norme in artt. 1052 e 1053 c.c., poichè la Corte nissena ha tassato il corrispettivo dovuto per l’asservimento, correttamente, secondo equità, ma non illustrando i criteri all’uopo utilizzati sicchè è pervenuta a quantificazione abnorme.
Inoltre i Giudici d’appello non hanno proceduto al richiamo del consulente, siccome chiesto, in presenza dell’anomalia denunziata,ossia che il tracciato indicato non risultava sovrapponibile allo stato dei luoghi.
Anche detta articolata censura s’appalesa per parte inammissibile e per parte infondata.
Difatti con relazione alla determinazione del sito del transito, la Corte di prossimità ha puntualmente esaminata la questione e messo in evidenza le ragioni che hanno consigliato il primo Giudice a detta statuizione, sicchè patentemente non può concorrere il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, denunziato.
Quanto invece alla tassazione dell’indennizzo, la doglianza mossa appare fondarsi sulla mera contrapposizione di propria valutazione rispetto a quella operata motivatamente dai Giudici di merito.
La Corte nissena ha puntualmente esaminata la questione ed evidenziate le ragioni che hanno guidato l’uso dell’equità nella valutazione operata dal Tribunale, nonchè la natura meramente apodittica delle opposte affermazioni dei ricorrenti, dunque nemmeno sussiste il vizio fondato sulla violazione di norme. Con la terza censura i ricorrenti rilevano violazione del disposto ex art. 102 c.p.c. e omesso esame poichè i Giudici d’appello non hanno proceduto al richiamo del consulente,siccome chiesto,per chiarire l’anomalia denunziata che il tracciato indicato non risultava sovrapponibile allo stato dei luoghi ed il transito proposto attingeva pure terreno in signoria di soggetto non evocato in giudizio. La doglianza s’appalesa siccome inammissibile posto che, in concreto, non risulta denunziato l’omesso esame di un fatto, bensì l’omesso esercizio della facoltà istruttoria del Giudice di richiamare il consulente su sollecito della parte.
Inoltre come anche s’apprezza dalle citazioni tratte dall’elaborato riportate in ricorso,il consulente non si limitò – come affermano i ricorrenti – a descrivere i luoghi, ma – come rettamente ritenuto dai Giudici di merito – ha pure indicato il tragitto migliore, secondo i dettami di legge,poi fatto proprio dai Giudici.
Quindi parte ricorrente sostiene che il tracciato scelto ” lambisce ” fondo limitrofo in signoria a soggetto non evocato in causa dal che deduce la violazione dell’art. 102 c.p.c..
In effetti la questione si risolve nella richiesta di un apprezzamento di merito non consentito a questa Corte, posto che la tesi propugnata si fonda su interpretazione fattuale del termine “lambisce ” inteso dalla parte impugnante siccome invasione di fondo finitimo, mentre nell’uso comune il termine evocato indica invece approssimazione, nel significato proprio di “tendenza a”.
Al rigetto del ricorso non segue,ex art. 385 c.p.c.,statuizione circa le spese di questo giudizio di legittimità, poichè alcuna parte resistente s’è costituita a resistere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di Consiglio, il 6 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018
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