LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24686/2014 proposto da:
R.D., V.S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14 sc. B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
C.M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO POERIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1361/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 16/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del 20/04/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.
RILEVATO
che:
i sigg.ri R.D. e V.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro che ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del giudice di pace di Davoli che, per quanto qui ancora interessa, aveva accolto la domanda di arretramento di un filare di cipressi a distanza legale dal confine di proprietà proposta nei loro confronti dalla sig.ra C.M.C. ed aveva respinto la loro domande riconvenzionale di condanna dell’attrice ad estirpare due nespoli e talune piante rampicanti;
che la sig.ra C.M.C. ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 aprile 2018, per la quale non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
l’eccezione di tardività del ricorso va giudicata fondata, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 16 luglio 2013, il termine lungo per l’impugnazione scadeva, quindi, il 16 ottobre 2014 (giovedì, non festivo) ed il ricorso è stato notificato nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994 mediante raccomandata postale spedita – come si rileva dal timbro sulla relata – il 17 ottobre 2014;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018