Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27419 del 29/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22333/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EX NOVO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato un motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il concessionario della riscossione impugnava la sentenza della CTR dell’Abruzzo, sezione di Pescara, relativa a una serie di cartelle di pagamento per Iva e Irap 2007 ed un pignoramento presso terzi, dove residua la questione dell’omessa notifica della cartella portante la pretesa tributaria, per mancata produzione dell’avviso di ricevimento.

L’Agenzia delle Entrate – riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, avevano ritenuto non provata la notifica delle cartelle senza considerare che l’omessa notifica non era stata eccepita (ma solo la tardiva notifica) e che comunque, erano state prodotte tutte le relate di notifica, comprovanti la ritualità della procedura notificatoria, per irreperibilità assoluta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “in tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere, tuttavia, ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti, “a posteriori”, che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili, nè opponibili, all’Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici” (Cass. ordd. nn. 16043/17, 2877/18).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno “malgovernato” i principi regolatori della materia, in tema di notifica a persona irreperibile, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), in particolare non risultano documentati gli adempimenti relativi alle “vane ricerche” (informazioni presso il portiere dello stabile, ricerche anagrafiche e presso la camera di commercio), al fine di verificare l’effettiva irreperibilità della società presso il proprio domicilio e ciò perchè non basta che l’agente postale dichiari di aver constatato l’irreperibilità ma è necessario che egli dia conto delle modalità con cui giunge a tale constatazione (v. anche Cass. n. 2884/17).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte della società contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè la ricorrente è un’amministrazione dello Stato non paga il doppio del contributo unificato Stato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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