Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27420 del 29/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22342-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.D. LEGNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DE PRISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso (nel quale ha riproposto le questioni rimaste assorbite), l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Basilicata, relativa a un avviso d’accertamento, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 bis e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) per maggiori ricavi accertati ai fini delle imposte dirette e Iva, in applicazione degli studi di settore, dove si è fatta questione del rispetto del termine dilatorio di 60 gg. intercorrente tra la chiusura del verbale relativo alle operazioni ispettive e l’emissione dell’avviso d’accertamento.

L’ufficio deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello hanno predicato l’obbligo del rispetto da parte dell’ufficio del predetto termine laddove le garanzie procedimentali di cui all’art. 12, comma 7 cit. operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, ma non nel caso della tipologia di controlli detti “a tavolino”, quali quello sottostante all’avviso di accertamento da studio di settore.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “Le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12,comma 7, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti” (Cass. ord. n. 8628/16 – massima non ufficiale -, 5502/16).

Nel caso di specie, la CTR ha rilevato come la società appellante nel proprio atto d’appello alle pp. 39 e ss. aveva contestato il mancato rispetto del termine di 60 gg. tra il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni e l’emissione dell’avviso d’accertamento, ma tale obbligo nella specie era insussistente poichè si trattava di accertamento “a tavolino” quand’anche operato attraverso lo studio di settore.

Infatti, che l’accertamento fosse a tavolino risulta pacifico, pertanto, l’obbligo del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale valeva solo per i “tributi armonizzati” ma il contribuente, per l’Iva contestata, non aveva assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 24823/15).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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