LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22842-2017 proposto da:
S.B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ANGELO LUPOI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 767/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G.
22842/17.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il ricorrente impugna la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall’amministrazione relativamente al 2005 e 2006, dove si è fatta questione della sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
La ricorrente, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e dell’art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in presenza di costi per remunerare la prestazione di terzi e, quindi, in presenza di lavoro altrui nell’attività della professionista, benchè quest’ultima non possedesse alcuna struttura organizzativa a lei imputabile, negli anni in contestazione, in quanto si avvaleva della consulenza di figure professionali della cui organizzazione non era responsabile.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Infatti, in riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, la giurisprudenza di questa Corte milita nel senso che occorra valutarne l’effettiva natura (Cass. ordd. nn. 7520/16, 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14).
Nel caso di specie, non risultano chiariti dalla CTR la natura e l’entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa e che avrebbero integrato, ad avviso dei giudici d’appello, il requisito dell’autonoma organizzazione.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018