Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27425 del 29/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22975-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 20, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3728/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnazione di un avviso d’accertamento per Iva e altro 2008, dove si è fatta questione della validità della notifica dell’atto di appello via pec.

L’uffico deduce la violazione della L. n. 53 del 1994, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3, del D.M. economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163, del D.M. economia e finanze 4 agosto 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la CTR aveva errato nel decidere la controversia nel merito, con ciò rigettando implicitamente l’eccezione spiegata dall’ufficio in ordine all’inammissibilità del ricorso in appello proposto dal contribuente a motivo dell’inesistenza della notificazione dallo stesso effettuata a mezzo pec, perchè avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio, in violazione della normativa processuale richiamata.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46,comma 1, n. 2, lett. a), (conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. ordd. nn. 15109/18, 18321/17, 17941/16).

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto, secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16 emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3 comma 3 il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 14.6.2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso.

In accoglimento del motivo di censura la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.perchè il processo non avrebbe potuto essere proseguito.

Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della parte contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna M.L. a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472