Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.27445 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato PETTORINO MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PETTORINO STEFANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIOSI ANDREA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4953/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato GRAZIOSI ANDREA.

FATTI DI CAUSA

F.N. e M.M. convenivano in giudizio G.F. e la Unipol s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio A., e dai componenti del nucleo familiare, a causa di un sinistro stradale.

Il tribunale accoglieva la domanda con decisione appellata, sul “quantum”, dagli attori in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul danneggiato e sugli altri figli minori F.G.G. e Fa.An..

La corte di appello, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarava inammissibile, per carenza di legittimazione, il gravame proposto nell’interesse di F.G.G. poichè divenuto maggiorenne prima della notifica dell’impugnazione; quanto al resto, accoglieva parzialmente le censure.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione F.G.G., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che in assenza di una dichiarazione o notifica dell’evento interruttivo, operava l’ultrattività del mandato difensivo rilasciato ai legali rappresentanti anche per il successivo grado di merito.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di promuovere la regolarizzazione dell’assunto difetto di capacità processuale, mancando così di pronunciarsi sull’appello proposto nell’interesse del deducente.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ., poichè con la proposizione del ricorso per cassazione sarebbero stati retroattivamente sanati i vizi inficianti, per gli esposti motivi, gli atti processuali compiuti.

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

Infatti, dal testo della premessa anteposta all’esposizione dei motivi d’impugnazione (pagg. 1-2), in uno alla connessa riproduzione dei passi selezionati della sentenza di appello (pagg. 2-3), emerge quanto basta a comprendere il tenore delle domande e la portata delle censure sviluppate.

2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri.

Va ribadito il principio per cui la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell’evento ex art. 300 cod. proc. civ., sempre che non vi sia necessità di rinnovare la procura alla lite (cfr. Cass., 16/02/2001, n. 2333, pag. 7, citata nel controricorso a pag. 12, in cui è stato precisato che, perciò, se per qualsiasi motivo sorge la suddetta necessità – e nella specie sorse a seguito di decesso del procuratore – viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare, come si sta per specificare più diffusamente, nell’ultrattività della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore).

Ciò in quanto la possibile perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all’evento in parola (cfr., più di recente, Cass., 10/07/2015, n. 14518, punto 2.1., primo capoverso, pag. 6), deve (appunto) coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, pag. 33, in un caso in cui si discuteva della notifica dell’impugnazione al difensore della parte deceduta, e dunque del destinatario dell’impugnazione, ma offrendo la descritta soluzione nomofilattica logicamente fruibile, in coerenza, anche nella fattispecie qui in scrutinio, con conseguente superamento dei principi riferibili a Cass., Sez. U., 28/07/2015, n. 15783).

Nella fattispecie in delibazione è pacifico che il sopraggiungere della maggiore età non fu evento dichiarato o notificato (come invece questa Corte, nell’arresto n. 14518 del 2015, cit., pagg. 3, 6-7, ritenne accadere con la notifica dell’atto di riassunzione da parte del genitore a nome della figlia divenuta maggiorenne), sicchè l’impugnazione soggiaceva alla richiamata ultrattività, posta l’ampiezza della procura difensiva rilasciata e trascritta in ossequio al requisito di autosufficienza ovvero specificità del motivo di ricorso per cassazione (pag. 1).

Le citate Sezioni Unite del 2014 hanno anche poi sottolineato che la menzionata ultrattività, o meglio la posizione processuale stabilizzata in forza di questa regola, può subire variazioni quando si costituisca la parte interessata, come qui il soggetto divenuto maggiorenne che ha proposto l’odierno ricorso per cassazione cui era naturalmente legittimato (senza che venga in questione l’orientamento di Cass., 08/11/2012, n. 19308, citato in udienza dal pubblico ministero, secondo cui il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia d’inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nell’indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria).

3. Spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli perchè, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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