Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27454 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE GALLIPOLI, in persona del Sindaco in carica, MI.ST., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato PUCILLO ANNALISA, rappresentato e difeso dall’avvocato COLLORIDI FRANCESCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., MA.GA., MA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati PETRUCCI MARIA GRAZIA, DE MAURO ANTONIO TOMMASO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL *****, HDI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

nonchè da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL *****, in persona del legale rappresentante p.t., Sub Commissario Avv. M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso lo studio dell’avvocato CODOGNOTTO FABIO, rappresentata e difesa dagli avvocati DE GIOSA ALBERTO MARIA, ANCORA LUCIANO giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

S.M., MA.GA., MA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO, rappresentati e difesi dagli avvocati PETRUCCI MARIA GRAZIA, DE MAURO ANTONIO TOMMASO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

COMUNE GALLIPOLI, MA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 14/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2018 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 14/6/2016, la Corte d’appello di Lecce, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Comune di Gallipoli e le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (FSE) al risarcimento in favore di Ma.Ma., Ma.Gi. e S.M., dei danni da questi ultimi sofferti a seguito del decesso del proprio congiunto, il minore Ma.Da., verificatosi in conseguenza della caduta di quest’ultimo da uno strapiombo;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come lo strapiombo dal quale era precipitato il piccolo Ma.Da. si trovasse immediatamente a ridosso di un muretto (di proprietà di FSE) ed appariva totalmente nascosto dalla ricca vegetazione circostante;

che inoltre, la descritta situazione di pericolo non era stata scongiurata dalla collocazione, da parte dell’amministrazione comunale convenuta, di alcuna adeguata segnalazione o altra cautela, essendo, per converso, ulteriormente aggravata dalla presenza, alla base del muretto, di detriti (accumulatisi in ragione della mancata manutenzione) che, riducendo l’altezza di tale muretto, rispetto alla base di calpestio, ne avevano agevolato lo scavalcamento;

che, nella specie, il piccolo Ma.Da., nell’intento di recuperare un pallone, dopo aver scavalcato il muretto, era precipitato nello strapiombo, senza riuscire a salvarsi;

che, in ragione di tali premesse, la corte territoriale ha ritenuto corretta l’affermazione, fatta propria dal primo giudice, circa la paritaria responsabilità dell’ente proprietario del muretto e dell’amministrazione comunale di Gallipoli nella colpevole causazione del decesso del piccolo Ma.Da., condannando entrambi i convenuti in solido tra loro (sul punto modificando la condanna parziaria resa dal primo giudice) al risarcimento dei danni in favore degli originari attori, oltre alla condanna della HDI Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la FSE nei limiti della polizza stipulata tra le parti;

che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Gallipoli propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. resiste con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale affidato a tre motivi;

che S.M., Ma.Ma. e Ma.Ga. resistono con due distinti controricorsi;

che la HDI Assicurazioni s.p.a. ha depositato controricorso;

che il Comune di Gallipoli e le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. hanno depositato memoria;

CONSIDERATO

Che, con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Gallipoli censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente la responsabilità del Comune di Gallipoli in relazione al decesso del piccolo Ma.Da., in violazione dei principi generali di diritto in ordine all’accertamento del nesso di causalità, attesa l’irrilevanza causale dei comportamenti omissivi contestati all’amministrazione comunale ricorrente rispetto alla produzione dell’evento lesivo dedotto in giudizio;

che, con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè per omesso e insufficiente esame di un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato l’approfondimento critico di due aspetti decisivi della controversia consistiti: 1) nella valutazione della prova acquisita al giudizio (specificamente richiamata in ricorso) relativa alla circostanza secondo cui il minore deceduto era aduso scavalcare il muretto di difesa della sede ferroviaria per recuperare il pallone con cui giocava con i compagni (con la conseguente esclusione della circostanza secondo cui l’eventuale manutenzione comunale dei luoghi avrebbe reso meno agevole lo scavalcamento del muretto), nonchè 2) nella valutazione della circostanza relativa all’imprudente comportamento tenuto dal minore a seguito dello scavalcamento del muretto;

che, con il terzo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043,2051 e 1227 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare l’incidenza del comportamento imprudente del minore in relazione alla causazione dell’evento lesivo dedotto in giudizio dagli attori;

che, con il quarto motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare l’incidenza della responsabilità dei genitori del minore deceduto, e dunque l’esame dei presupposti per l’accertamento della relativa corresponsabilità, in relazione alla causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio;

che, con il primo motivo del ricorso incidentale, la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente valutato il ruolo dei genitori del piccolo Ma.Da. nella causazione dell’evento lesivo dedotto in giudizio, omettendo di apprezzarne in modo adeguato la determinante incidenza nello sviluppo dei fatti sottoposti all’esame dei giudici di merito;

che, con il secondo motivo, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c., nonchè del D.P.R. n. 753 del 1980, art. 36, e del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 10 e 24 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come, sulla base delle norme richiamate (riferite alla tutela della circolazione ferroviaria o dell’incolumità dei lavoratori) dovesse escludersi il ricorso di alcuna responsabilità della società ferroviaria in relazione alla pretesa mancata adozione delle necessarie cautele riferite alla conformazione del muretto di delimitazione dell’area ferroviaria al fine di scongiurare l’evenienza dello specifico fatto dannoso dedotto in giudizio;

che, con il terzo motivo, la società ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare la ripartizione interna della responsabilità tra il Comune di Gallipoli e la società ricorrente incidentale in misura più favorevole a quest’ultima;

che entrambi i ricorsi – congiuntamente esaminabili, in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili;

che al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso ciascuno dei motivi di cui ai ricorsi in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norma di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica di entrambi i ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente, tanto il Comune di Gallipoli, quanto le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo: e ciò, tanto con riguardo al carattere (genericamente) colposo e/o alla valutazione della rilevanza causale delle omissioni ascritte alle odierne parti ricorrenti, quanto a quello relativo all’esatta considerazione del comportamento del minore, e dei suoi genitori, sul piano della relativa rimproverabilità colposa e/o su quello riferibile alla relativa incidenza causale sull’evento di danno dedotto in giudizio, quanto, infine, alla considerazione della ripartizione interna della responsabilità tra il Comune di Gallipoli e la società ricorrente incidentale;

che, peraltro, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che, infatti, osserva su tale ultimo aspetto il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev’essere dichiarata l’inammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, con la conseguente condanna di entrambe le parti ricorrenti, nonchè della HDI Assicurazioni s.p.a. (che, in qualità di controricorrente, ha concluso aderendo, sia pur parzialmente, al ricorso principale), al rimborso, in favore di S.M., Ma.Ma. e Ma.Ga., delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna entrambi i ricorrenti e la HDI Assicurazioni s.p.a. al rimborso, in favore di S.M., Ma.Ma. e Ma.Ga., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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