LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A.
SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CROCETTA FRANCO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE ***** in persona del procuratore Avv. R.C. nella sua qualità di Direttore della Direzione Legale e Societario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 559/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2018 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
I coniugi Sa.An. e S.R. convenivano in giudizio l’ANAS, s.p.a., esponendo che il primo aveva subito gravi danni alla persona a seguito di una caduta dovuta alla scarsa manutenzione del manto stradale imputabile alla convenuta. Ciascuno degli attori chiedeva, per sè, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il tribunale, davanti al quale resisteva l’ANAS, accoglieva parzialmente la domanda del solo Sa. e rigettava le pretese di ristoro del danno definito esistenziale, avanzate da entrambi, osservando che non vi era prova del nesso causale quanto, in particolare, al dedotto pregiudizio alla serenità familiare e alla prospettata compromissione della vita sessuale.
La corte di appello, pronunciando sul gravame proposto dalla S., lo rigettava, rilevando che non era emersa l’interruzione del rapporto familiare, e che non erano stati idoneamente allegati e provati, neppure per il limitato periodo d’inabilità temporanea assoluta riconosciuto al marito, l’apprezzabile sofferenza morale e il radicale mutamento dello stile di vita che avrebbero potuto integrare il danno non patrimoniale del quale era richiesta la liquidazione.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione S.R. formulando un motivo e depositando memoria. Resiste con controricorso ANAS s.p.a. Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2059 cod. civ., artt. 2 e 29 Cost., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la transitorietà della situazione di angoscia e preoccupazione, avrebbe potuto influire sulla quantificazione del danno ma non sulla valutazione in ordine alla sua sussistenza. Era stato infatti accertato che il marito aveva avuto una perdita transitoria di coscienza a seguito dell’incidente, versando quindi in pericolo di vita per alcuni giorni, e che, nel periodo d’inabilità temporanea assoluta, di circa tre mesi, era stato totalmente immobilizzato anche a causa delle numerose fratture, con necessità di assistenza continuativa e, in tale misura, con conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita risultato, invece, obliterato. Inoltre, la corte di appello avrebbe errato nel dedurre, dall’accertato superamento della crisi coniugale intervenuta dopo l’incidente, il fatto per cui non sarebbe stata in alcun modo lesa la serenità familiare costituzionalmente tutelata. Le prove orali, d’altra parte, avrebbero confermato gli stati di ansia e depressione, seppure in mancanza di certificazioni mediche, integranti anch’essi un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.
2. Il motivo di ricorso è parzialmente fondato.
Deve premettersi che non si deduce un differente vizio motivazionale bensì un’erronea sussunzione dei fatti, come dunque accertati nel merito, nella loro propria cornice normativa.
Ciò posto, la corte territoriale ha accertato (alle pagg. 2-4) che:
a) il Sa., pur avendo avuto una “perdita transitoria di coscienza”, non era incorso in pericolo di vita;
b) pur avendo avuto, il danneggiato, circa tre mesi d’invalidità temporanea assoluta e il 20 per cento di invalidità permanente, non era stata provato un apprezzabile stato di sofferenza o uno sconvolgimento delle abitudini di vita come tale risarcibile, quale danno non patrimoniale da attribuire al coniuge;
c) le allegazioni della S. sul punto erano generiche ed erano restate prive d’idoneo supporto probatorio;
d) in particolare, il capitolo di prova sull’interruzione, per circa sei mesi, dei rapporti sessuali, era stato dichiarato inammissibile in prime cure e l’appellante non aveva censurato la statuizione – e in questa sede la correlativa, specifica pretesa, è esplicitamente esclusa dal perimetro della domanda sottesa alla censura (pag. 20 del ricorso);
e) era stato poi allegato solo un generico e temporaneo (per circa 60 giorni) mutamento delle abitudini di vita, un’altrettanto temporanea e generica manifestazione di ansia, depressione e insonnia (che non aveva trovato però riscontro in alcuna certificazione medica) ed una sempre temporanea sostituzione della deducente, da parte di amici e parenti, “nell’espletamento delle incombenze domestiche”, senza ulteriori indicazioni e prove, in specie della eventuale crisi coniugale poi comunque indicata come superata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il danno non patrimoniale relazionale, deve consistere, perchè venga in rilievo quale pregiudizio alla sfera costituzionalmente protetta, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cass., 11/11/2008, n. 26972, pag. 28, ultimo capoverso; Cass., 20/08/2015, n. 16992; Cass., 16/11/2017, n. 27229).
Allo specifico riguardo, la censura qui in scrutinio si rivela quindi infondata, posto che ti collegio di merito ha escluso, con accertamento in fatto, quello sconvolgimento esistenziale che avrebbe potuto integrare il danno in parola.
2.1. Per converso, il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere evinto in base a presunzioni (Cass., 11/07/2017, n. 17058, in un caso in cui questa Corte, sebbene accogliendo una differente censura motivazionale, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dal padre della vittima di un incidente stradale, senza considerare i fatti da quegli dedotti e provati nel corso del giudizio, ove era stato accertato che la vittima era minorenne, conviveva con il padre e aveva subito lesioni personali in conseguenza delle quali era stata ricoverata in ospedale e da cui era derivata un’inabilità permanente di grado pari al 25 per cento, oltre a un periodo d’inabilità temporanea assoluta di oltre quattro mesi).
In questo quadro, la transitorietà della sofferenza può assumere rilievo sul piano della quantificazione del danno, ma non ai fini della valutazione della sua esistenza (cfr., già, Cass., 11/11/2008, n. 26972, pag. 17, ultimo capoverso, ultima frase).
Ora, è vero che stabilire se esista o no la prova di questo pregiudizio afferisce alla valutazione in fatto e non in diritto, ma è anche vero che i fatti accertati, nella fattispecie, sono stati sussunti erroneamente, allo specifico riguardo ora in discussione, al di fuori del perimetro dell’art. 2059 cod. civ., negando che potesse derivare una qualunque sofferenza morale dal ricostruito incidente che aveva determinato le significative lesioni personali anch’esse accertate – al di là, cioè, degli accertamenti per cui: il Sa. non era incorso in pericolo di vita; e la suddetta sofferenza non si era tradotta in uno stato patologico, stante la carenza di certificazioni mediche in tal senso.
Va evidenziato che la corte territoriale sovrappone il rilievo della genericità dell’allegazione con quello della insufficienza probatoria, ma per un verso rileva la sussistenza della domanda (pag. 2, secondo e quarto capoverso), e per altro verso, dopo aver rilevato la richiesta di valutare “l’incidenza morale” oltre che “esistenziale” derivata alla moglie della vittima c.d. primaria, esclude anche la prima incorrendo nell’errore di giudizio sopra individuato, falsamente applicando, al contempo, la disciplina delle presunzioni, nella sostanza dedotta dalla ricorrente, nel corpo della censura, in uno a quella dell’infrazione normativa appena richiamata.
Con riferimento alla sola mancata liquidazione del danno da sofferenza morale, la decisione dev’essere dunque cassata.
3. Spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello de L’Aquila perchè, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018