LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato TALARICO STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PEZONE NICOLA giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 752/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 11/5/2016, la Corte d’appello di Firenze, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni subiti da G.P. a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo il G., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in oftalmologia (dall’anno accademico 1982/83 all’anno accademico 1985/86), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha rilevato la sussistenza dell’inadempimento dello Stato italiano, rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dal G., conseguentemente confermando la correttezza dell’avvenuta liquidazione, da parte del primo giudice, di quanto allo stesso G. dovuto in ragione del titolo rivendicato;
che, avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
che G.P. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;
che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
che, con successiva memoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione statale alla coltivazione del ricorso, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 24/1/2018.
CONSIDERATO
che, con la memoria da ultimo depositata in questa sede, la ricorrente, riconoscendo la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal G. a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 24/1/2018, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione statale alla coltivazione del ricorso;
che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa d’inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 14250 del 06/07/2005, Rv. 583537 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13565 del 24/06/2005, Rv. 581962 – 01);
che, pertanto, sulla base di tale premessa, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
che, in ragione della complessità delle questioni giuridiche controverse tra le parti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio di legittimità;
che non vi è luogo – in ragione della natura statale dell’amministrazione ricorrente – per l’attestazione della sussistenza dei presupposti relativi al versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018