LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA SPA ***** in persona del Dott. D.B.A. nella qualità di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato P.Y., rappresentata e difesa dall’avvocato B.R. giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19/2016 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 07/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa DI FLORIO ANTONELLA.
RITENUTO
Che:
1. La Telecom Italia Spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva respinto l’appello proposto avverso la pronuncia del giudice di pace di Buccino con la quale era stata accolta la domanda di S.G. per l’abusiva apposizione sul fondo di sua proprietà di un palo e di un cavo di sostegno di una linea telefonica, e la società era stata condannata, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di Euro 300,00.
2. L’intimata non si è difesa.
La ricorrente ha depositato tardivamente memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, la Telecom Italia Spa deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 con riferimento alla statuizione secondo cui la decisione era stata resa secondo equità: assume, al riguardo, che la causa non “si prestava a decisione equitativa” con la conseguenza che l’appello non poteva essere sottoposto ai limiti sanciti dall’art. 339 c.p.c., comma 3; e che la realizzazione degli impianti di telefonia per i quali era stato apposto il palo nel fondo della S. era riferita a contratti di utenza telefonica riconducibili all’art. 1342 c.c. che rendeva necessaria una disciplina uniforme e che imponeva di escludere il giudizio equitativo.
1.1. Con il secondo motivo deduce, altresì, la violazione dei principi informatori della materia, in riferimento al danno da fatto illecito: lamenta che il Tribunale, assumendo che la società non aveva indicato il principio regolatore violato, non aveva considerato che l’apposizione di cavi necessari per le utenze era fondato sull’istituto della servitù telefonica “di passaggio con appoggio” e che la disciplina ad essa conseguente, regolata dal D.P.R. n. 156 del 1973, imponeva alla controparte di provare che l’installazione del cavo aveva comportato un sacrificio economicamente apprezzabile.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla procedibilità del ricorso che va sollevata d’ufficio.
Si osserva, infatti, che era stato già affermato, con reiterati arresti, che “in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.” (cfr. Cass. 19078/2018; nonchè in materia di improcedibilità del ricorso cfr. ex multis Cass. 30918/2017; Cass.16496/2018; Cass. 12605/2018; Cass. SSU 10266/2018; Cass. 16822/2018; Cass. 18288/2018; Cass. 7900/2018).
3. Più recentemente, tuttavia, questa Corte ha avuto modo di rimeditare la questione, anche alla luce delle criticità riscontrate in relazione alle ripercussioni degli orientamenti sopra riportati sull’osservanza dei principi fondamentali del giusto processo e dell’accesso alla giustizia (cfr. Cass. SSU 22438/2018, alla cui motivazione si rimanda per intero).
3.1. E’ stato, al riguardo, ritenuto che il coordinamento fra le norme del processo civile telematico e quelle processualcivilistiche debba essere effettuato con l’obiettivo di “consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU)”.
La Corte si è riferita alla necessità di valorizzare “i criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono orientare eventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale (art. 6 p. 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, ric. n. 20485/06 e Corte EDU 15 settembre 2016, ric. n. 32610/07; ma anche, più di recente, seppure con accenti diversi: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199), trovando rinnovata vitalità nel principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire (cfr. anche Cass., 12 maggio 2016, n. 9772)”; ed ha aggiunto che ” in tale quadro – come messo in risalto ancora dalla citata Cass., S.U., n. 10648/2017 – cooperano, intrecciati tra loro, ulteriori aspetti, “portatori di altrettanti valori interni al sistema”, come “l’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito; il controllo sulla tempestività dell’impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato; il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso; la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell’improcedibilità (art. 387 c.p.c.) e la violazione processuale commessa; la giustizia della decisione (SU 10531/13; 26242/14; 12310/15) quale scopo dell’equo processo. Sono, tutti, principi immanenti al “giusto processo”, che non possono essere recessivi rispetto alle forme e alle modalità, contingenti, nei quali il processo stesso viene ad essere configurato in base all’esercizio, ragionevole, della discrezionalità di cui gode il legislatore nel plasmarne gli istituti (tra le molte, Corte cost., sentenze n. 243 del 2014 e n. 216 del 2013).
3.2. Sulla base delle riportate premesse, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
a. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.
b. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
c. Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
c. Nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile”.
4. Nel caso in esame ricorre l’ipotesi di cui al punto b), da coordinarsi con l’arresto portato da Cass. 19078/2018, sopra richiamato.
Telecom Italia Spa, infatti ha depositato un ricorso cartaceo, notificato in via telematica, ragione per cui ai fini di prova del perfezionamento della notificazione era necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, mediante sottoscrizione autografa del difensore: poichè sono presenti, fra gli atti depositati, soltanto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di spedizione e consegna prive di asseverazione, e poichè l’intimato non si è difeso nè la situazione è stata sanata sino alla data dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
5. Nulla sulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
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