LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11707/2016 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NEMORENSE 15, presso lo studio dell’avvocato ANGELO RICCIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI SPA, GIA’ FONDIARIA – SAI SPA, in persona del suo Procuratore speciale Dott.ssa CA.AN.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FONDO GARANZIA VITTIME STRADA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 535/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 16.3.2015 n. 535, previa riunione delle cause, ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli proposti, rispettivamente, con atti in data 22.5.2008 ed in data 22.10.2008, da D.F.S. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 13.9.2007 che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, formulata nei confronti di Fondiaria SAI s.p.a. convenuta in giudizio n.q. di impresa designata dal FGVS.
I Giudici distrettuali rilevavano: a) la inammissibilità del primo appello, essendo stata rilasciata la procura ad litem da soggetto giuridico ( D.F.S. quale legale rapp.te di FEDE s.a.s. di D.F.S. & C.) diverso dal legittimato “ad causam”, e non potendo ritenersi sanato tale vizio con il deposito, in data 16.4.2012, oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., della comparsa di risposta con procura ad litem rilasciata dal soggetto legittimato ( D.F.S. “in proprio”); b) la inammissibilità anche del secondo appello in quanto proposto oltre il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica del primo appello, equipollente alla conoscenza legale della sentenza di primo grado agli effetti dell’art. 326 c.p.c..
La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione con quattro motivi da C.M. quale erede unica di D.F.S..
Resiste con controricorso UNIPOL-SAI s.p.a. (quale società incorporante Fondiaria SAI s.p.a., per atto di fusione del 31.12.2013 a rogito notaio T. di Bologna) n.q. di impresa designata per conto FGVS.
Le parti ricorrente e la parte resistente hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La prima censura, sviluppata con i primi due motivi di ricorso – che possono pertanto essere esaminati congiuntamente -, nonostante il richiamo in rubrica anche al vizio di “error facti”, riveste rilievo esclusivamente processuale, venendo in questione la verifica della conformità legale dell’attività processuale svolta dal Giudice di appello – con la pronuncia in rito dichiarativa della inammissibilità della impugnazione – alle norme processuali che disciplinano la decorrenza dei termini per la proposizione delle impugnazioni ed ai principi di diritto enunciati alla stregua della interpretazione che di tali norme ha dato questa Corte.
Le coordinate attraverso le quali deve essere definita la questione processuale, con riferimento al mezzo di impugnazione dell’appello, sono state tracciate nel precedente Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016, e possono sinteticamente riassumersi nelle seguenti affermazioni:
a) le norme caposaldo sono l’art. 326 c.p.c., comma 1, e art. 327 c.p.c., comma 1, che individuano il “dies a quo” di decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione, con riferimento – rispettivamente – alla data (di ricezione) della “notifica” della sentenza da impugnare, e – in difetto di notifica – alla data di “pubblicazione” della sentenza: tali norme, pertanto rinviano alle altre norme che disciplinano tali eventi (notificazione: art. 170 c.p.c., commi 1, 2 e 3, richiamato dall’art. 285 c.p.c. -le modifiche introdotte a tali norme dalla L. n. 69 del 2009 non rilevano nella presenta controversia-; pubblicazione: art. 133 c.p.c., comma 1; art. 352 c.p.c., commi 1 e 6). Il primo evento, rimesso alla iniziativa di una delle parti (notificazione della sentenza) è, infatti, considerato dal Legislatore come procedimento formale tipizzato volto a garantire la “conoscenza legale” dell’atto di impugnare e cioè ad integrare il necessario presupposto di fatto che consente di imputare alla parte la consapevole manifestazione di volontà diretta a contestare ovvero a fare acquiescenza alla regola del rapporto controverso statuita con la sentenza. Il secondo evento (pubblicazione della sentenza), pur idoneo ex se a rendere noto il contenuto della sentenza, viene considerato dal Legislatore nel suo aspetto fenomenico, quale termine iniziale del periodo di tempo richiesto, secondo la valutazione discrezionale compiuta dal Legislatore, per attuare – nella inerzia della parte disinteressata a rimettere in discussione il “decisum” ad essa pregiudizievole – attraverso la formazione del giudicato formale, la esigenza di certezza del diritto e di tendenziale stabilità dei rapporti giuridici, come definiti in sede giurisdizionale;
b) la “conoscenza legale”, in quanto espressamente richiesta ex lege, non è surrogabile dalla mera “conoscenza di fatto”: o il che è a dire, la mera conoscenza di fatto del contenuto della sentenza, non si configura come elemento costitutivo delle fattispecie normative idonee che cospirano alla formazione del giudicato formale ed è dunque del tutto inidonea a far decorrere i termini di decadenza per la impugnazione;
c) dalla mera conoscenza di fatto deve inoltre distinguersi la “conoscenza legale implicita” della sentenza, che trova esplicito riconoscimento – con riferimento alle cause con pluralità di parti – nell’art. 326 c.p.c., comma 2: tale norma, che trova applicazione “anche” alla peculiare ipotesi delle cause scindibili, va ritenuta, infatti, espressione di un principio generale dell’ordinamento secondo cui la situazione presupposta (nella specie la “conoscenza legale” della sentenza) deve presumersi realizzata, in considerazione del compimento della attività conseguenziale (proposizione della impugnazione) che si relaziona alla prima mediante un nesso di implicazione – logica – necessaria, tale cioè da non consentire altre possibili alternative inferenziali. E’ stato enucleato, pertanto, dalla giurisprudenza della Corte nomofilattica il principio di diritto secondo cui, in difetto di ricezione della notifica della sentenza, la parte che assume la iniziativa di contestare la decisione con i mezzi di impugnazioni predisposti dall’ordinamento, non può non avere avuto piena contezza della sentenza impugnata, dovendo reputarsi già conseguito il risultato di “conoscenza legale” della sentenza (id est l’evento idoneo a far iniziare a decorrere il termine breve di decadenza);
d) la “conoscenza legale implicita” – quale evento idoneo a far decorrere il termine di impugnazione breve anche per il notificante – viene in rilievo nelle ipotesi in cui l’atto di impugnazione notificato alla controparte presenti vizi o difetti di validità (ad es. in relazione alla procura ad litem od al procedimento notificatorio), ovvero il giudizio non sia suscettibile di iniziare o proseguire per vizi di inammissibilità (es. scadenza termini perentori) o di improcedibilità (costituzione in giudizio tardiva; mancata comparizione) e quindi la parte ritenga di abbandonare la precedente impugnazione e riproporne una nuova, sempre che – ove l’atto sia affetto da vizi di inammissibilità od improcedibilità – non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia in rito dichiarativa dei vizi “litis ingressum impedientes”. In tal caso – ed escluse le ipotesi di vizi notificatori della sentenza che precludono la decorrenza dei termini per la controparte destinataria – la notifica dell’atto di impugnazione pur se “inammissibile od improcedibile” innesca, comunque, il meccanismo di contestazione della sentenza impeditivo della formazione del giudicato, tanto nei confronti del notificante, quanto della parte destinataria della notifica che “è tenuta” – in funzione del principio di concentrazione delle impugnazioni di cui all’art. 333 c.p.c., e di speditezza dei giudizi ex art. 111 Cost. – a proporre tempestivamente la impugnazione incidentale contro la sentenza, nello stesso procedimento introdotto con l’impugnazione principale, nei limiti temporali segnati dall’art. 343 c.p.c. (la “ratio legis” va rinvenuta nel cd. “principio di efficacia bilaterale” della notifica della sentenza, che sottende la esigenza di “far formare il giudicato contemporaneamente per tutte le parti, evitando ingovernabili incoerenze temporali” – così Corte Cass. SU n. 12084/2016 cit. -).
Orbene sulla scorta dei predetti principi vanno esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione degli artt. 325,326,327,358 e 285 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (primo motivo), ed ancora la violazione delle predette norme processuali sotto altro profilo (secondo motivo).
Meramente defatigatorie debbono ritenersi le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso formulate dalla società resistente:
a) il “fatto processuale” è ampiamente ed esaustivamente descritto nella parte introduttiva del ricorso denominata “fatto e svolgimento del processo” nella quale – e così anche nella esposizione dei singoli motivi-sono chiaramente indicati gli atti processuali, dei quali peraltro non si richiede neppure l’esame diretto, non sussistendo contestazioni in ordine all’elemento cronologico della sequenza delle plurime impugnazioni di appello proposte avverso la sentenza di primo grado e del deposito della comparsa di risposta contenente la “procura ad litem” rilasciata dal D.F. “in proprio”;
b) non vi è luogo a “cumulo inestricabile” di plurime censure prospettate con il medesimo (primo) motivo, atteso che la indicazione in rubrica del vizio per “errore di fatto” rimane implicitamente assorbita nell’unica censura esaminabile, alla stregua della esposizione del motivo, che rimane esclusivamente quella attinente al vizio di nullità processuale, volta ad impugnare la pronuncia di inammissibilità della Corte distrettuale, e ciò in base al principio affermato da questa Corte, secondo cui il vizio processuale dedotto in sede di legittimità, non può scindersi nella sua componente fattuale ed in quella normativa, atteso che il sindacato di legittimità non può che avere ad oggetto il “fatto processuale” unitariamente considerato in relazione al concreto svolgimento delle attività compiute dalle parti e dal giudice, con la conseguenza che -una volta ritualmente dedotto il vizio di nullità processuale -, la Corte non incontra limiti all’accesso diretto agli atti del processo onde verificare se l’attività compiuta dal Giudice corrisponda o meno allo schema legale della norma processuale (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);
c) inconferente – rispetto alla specificità delle censure – è il profilo di inammissibilità fatto valere ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, essendo appena il caso di osservare come, al momento della proposizione del ricorso, la questione in diritto sottoposta a questa Corte, fosse stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite proprio in quanto prospettava seri dubbi interpretativi, essendo peraltro intervenuta la decisione delle SS.UU. sulla questione di massima importanza soltanto nelle more del presente giudizio di legittimità.
Venendo all’esame del fondo dei primi due motivi osserva il Collegio che i “fatti processuali” come descritti anche nella sentenza impugnata sono incontroversi.
La sentenza n. 20187/2007 del Tribunale di Bologna è stata pubblicata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 13.9.2007, e non è stata notificata, sicchè per la impugnazione decorreva il termine lungo di un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., “ante riforma” ex L. n. 69 del 2009, (essendo, la modifica normativa che ha ridotto a sei mesi il termine di impugnazione, applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4.7.2009).
La sentenza di prime cure è stata tempestivamente impugnata dal D.F. con atto di appello notificato il 22.5.2008.
L’atto di appello, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., individuava in modo inequivoco in D.F.S. (persona fisica) la parte processuale appellante già costituita in primo grado ed unico soggetto danneggiato dal sinistro; l’oggetto della impugnazione nella decisione del Tribunale di Bologna n. 20187/2007; ed i motivi di critica rivolti alle statuizioni di detta sentenza. La causa veniva quindi iscritta al RG n. 921/2008 della Cancelleria della Corte d’appello di Bologna.
Tuttavia la “procura ad litem” a margine dell’atto di appello risultava rilasciata al difensore da soggetto giuridico diverso, dall’appellante, avendo il D.F. sottoscritto la procura spendendo il nome della società di persone FEDE s.a.s. della quale era legale rappresentante: tale “vizio di nullità” della “procura ad litem” era stato oggetto di puntuale e tempestiva eccezione proposta nella comparsa di costituzione in grado di appello da Fondiaria SAI s.p.a..
Con successivo atto di appello, notificato in data 22.10.2008, corredato questa volta di “procura ad litem” rilasciata dal D.F. “in proprio”, veniva nuovamente impugnata la medesima sentenza del Tribunale di Bologna n. 20187/2007 (e la causa era iscritta al RG n. 1896/2008 della Cancelleria della Corte d’appello). Anche in tale nuovo giudizio si costituiva la società assicurativa eccependo stavolta la inammissibilità della impugnazione per decadenza dal termine breve ex art. 325 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che la diversità dei “soggetti notificanti” che avevano proposto, rispettivamente, il primo (società di persone) ed il secondo (persona fisica) atto di appello, precludeva l’applicazione nei confronti della “persona fisica” del principio di conoscenza legale implicita della sentenza impugnata, impedendo la decorrenza del termine breve – ex art. 325 c.p.c., – a far data dalla notifica del primo atto di appello, essendo stato questo proposto da un altro soggetto (la società di persone), con la conseguenza che -trovando nella specie applicazione il termine lungo ex art. 327 c.p.c. – l’appello successivamente proposto dalla “persona fisica”, con atto notificato il 28.10.2008, doveva ritenersi tempestivo.
La tesi difensiva non ha pregio.
Fermo il principio, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale implicita della sentenza da parte dell’appellante, sicchè la notifica da parte sua di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del precedente appello (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9265 del 19/04/2010; id. Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016), il ricorrente confonde tra “parte appellante” (come identificata nella intestazione e nella esposizione del contenuto dei motivi di gravame) ed invece “soggetto che ha rilasciato la procura ad litem”, laddove la non coincidenza tra parte appellante (persona fisica) e parte rappresentata in giudizio (società di persone) si risolve in un vizio di inefficacia del “jus postulandi”, venendo ad agire il difensore come “falsus procurator” della parte processuale legittimata ad impugnare la sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005).
Nella specie la identità della “persona fisica” quale parte processuale, costituita in primo grado ed unico soggetto appellante, non era in discussione, afferendo il vizio alla inefficacia di un atto esterno all’atto di impugnazione, pur se ad esso accessivo, qual è la “procura ad litem”.
La circostanza che l’appello sia stato proposto, “in rappresentanza” di D.F.S., persona fisica, da un “falsus procurator” non comporta la inesistenza materiale o giuridica dell’atto di impugnazione ritualmente notificato alla controparte società assicurativa, e dunque tale atto, in quanto implicante la conoscenza legale della sentenza, deve ritenersi idoneo ad innescare gli effetti conseguenti alla contestazione della sentenza impugnata ed a far decorrere nei confronti del destinatario della notifica i termini previsti per la costituzione in grado di appello e per la proposizione dell’appello incidentale tempestivo e nei confronti della parte notificante il termine breve per la eventuale riproposizione della impugnazione previa eliminazione del vizio afferente la procura ad litem. Nè può contestarsi che la (vera) parte appellante, in quanto del tutto ignara dell’attività processuale svolta in suo nome dal “falsus procurator” potrebbe rimanere inconsapevolmente pregiudicata, dalla decorrenza del termine breve. Ferma la eventuale possibilità della rimessione in termine – ove ricorrano i presupposti di legge -, la evenienza prospettata presupporrebbe una attività collusiva di terzi diretta a danneggiare la “vera parte” e comunque una totale estraneità della vera parte alla proposizione della impugnazione avverso la sentenza. Ipotesi questa che non ricorre nella peculiare fattispecie, non potendo obiettarsi che la divergenza tra persona fisica appellante e società di persone conferente i poteri di rappresentanza processuale abbia precluso la conoscenza implicita della sentenza in capo all’appellante, attesa la coincidenza, nella stessa persona fisica, del soggetto rivestente la qualità di parte appellante e del soggetto investito della titolarità dell’organo rappresentativo della società di persone che ha rilasciato la “procura ad litem”.
Il riscontrato vizio della “procura ad litem” rilasciata a margine del primo atto di appello, non impedisce, pertanto, l’applicazione del principio secondo cui la notifica della impugnazione implica la conoscenza legale della sentenza impugnata, e dunque un’eventuale riproposizione dell’atto di impugnazione non incontra il limite imposto dal principio di consumazione del mezzo di impugnazione, sempre che l’atto venga notificato entro il termine breve di decadenza decorrente – per il notificante – dalla data della prima notifica.
La Corte d’appello non è quindi incorsa in errore nella applicazione dell’art. 325 c.p.c., essendosi conformata ai principi enunciati dalla Corte di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 83,125,163,156,182 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (censura quest’ultima, come è stato precedentemente già rilevato, da ritenersi interamente assorbita nell’esame del vizio di nullità processuale).
Sostiene il ricorrente che, nel corso del giudizio di secondo grado, il vizio originario della “procura ad litem” era stata emendato spontaneamente dall’appellante mediante deposito, in data 16.4.2012, di una comparsa recante la procura conferita al medesimo difensore ma dalla “persona fisica” D.F. “in proprio”, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., la sanatoria dell’originario difetto di rappresentanza processuale retroagiva al momento della proposizione del primo atto di appello, che non avrebbe dovuto, pertanto, essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.
Il motivo è fondato.
La Corte distrettuale ha ritenuto insanabile il vizio originario della procura conferita da soggetto non legittimato alla impugnazione, in applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, – nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, concernente i giudizi introdotti successivamente alla data del 4.7.2009 -, secondo cui rimanevano in ogni caso salve le decadenze già maturatesi (nella specie la decadenza per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c.).
La pronuncia del Giudice di appello è contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte che, interpretando l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, ha statuito che la norma dev’essere interpretata, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. In tal modo avendo le Sezioni Unite risolto il contrasto di giurisprudenza, aderendo all’orientamento – che aveva anticipato ed era stato quindi recepito dal successivo intervento normativo – secondo cui: 1 – l’intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali; 2 – le invalidità derivanti dal difetto di capacità processuale possono essere sanate anche di propria iniziativa dalle parti; 3 – il limite delle decadenze già maturate, imposto dall’art. 182 c.p.c., comma 2, renderebbe la norma del tutto superflua, se fosse riferibile anche alle decadenze processuali, anzichè solo a quelle sostanziali, perchè non avrebbe ragione la concessione di un termine per il compimento di attività dalle quali la parte non sia ancora decaduta (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010; id. Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, che ha dato seguito al precedente arresto, precisando che se il vizio ex art. 182 c.p.c., viene eccepito per la prima volta in sede di legittimità, non vi è luogo ad “assegnazione di termine” da parte del Giudice per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, ma “sorge immediatamente per il rappresentato l’onere di procedere alla sanatoria, con la produzione necessaria allo scopo”. A tali arresti sono seguite decisioni conformi delle sezioni semplici: Corte cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5343 del 18/03/2015 che ha ritenuto che la ratifica e la conseguente sanatoria, ex art. 182 c.p.c., vecchio testo, devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c.; id. Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015, secondo cui l’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 2009 trova applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti e va interpretato, anche alla luce della novella, nel senso che il giudice è tenuto a promuovere la sanatoria del vizio, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017).
Consegue che il limite cronologico imposto dalla Corte distrettuale per la regolarizzazione del vizio di rappresentanza processuale, con riferimento alla scadenza del termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c. (decorrente dalla prima notifica dell’appello eseguita in data 22.5.2008, e non – come sembra invece opinare il ricorrente – con riferimento al termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c., che veniva a scadere, tenuto conto del periodo feriale, il 30.10.2008) si pone in contrasto con i richiamati arresti delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, la regolarizzazione della procura ad litem con effetti sananti degli atti processuali pregressi, retroagisce al momento della proposizione dell’atto di appello, senza incontrare le preclusioni determinate dalle fasi processuali o da termini di decadenza. Ed infatti, soltanto dopo che sia stata sollevata la questione nel corso dei gradi di merito – come è avvenuto nel caso di specie in cui è stato eccepito dalla appellata Fondiaria SAI s.p.a. il vizio della procura ad litem dell’appellante – ovvero, in caso di rilievo ex officio, soltanto dopo che sia stato assegnato dal Giudice un termine per regolarizzare il difetto di legittimazione o per comprovare l’allegata legittimazione, qualora la parte interessata ometta di fornire la prova richiesta, la fattispecie procedimentale prevista dall’art. 182 c.p.c., deve intendersi compiutamente definita, ed il Giudice di merito, correttamente, viene a definire in rito la causa con declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo o di impugnazione per difetto di valida rappresentanza processuale.
Nella specie, eccepito dalla parte appellata il vizio della procura ad litem, l’appellante ha regolarizzato il difetto di rappresentanza processuale, depositando in data 16.4.2012 comparsa di costituzione con procura rilasciata, dal D.F. “in proprio”, al medesimo difensore, così regolarizzando spontaneamente, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., l’originario difetto di rappresentanza processuale in data anteriore alla prima udienza di trattazione dell’8.4.2014, nella quale i due procedimenti in grado di appello RG n. 921/2008 ed RG n. 1896/2008 sono stati riuniti. Ne segue che, retroagendo l’efficacia della sanatoria dell’atto di conferimento del jus postulandi, “ex tunc”, al momento di proposizione del primo appello notificato in data 22.5.2008, rimaneva impedita la maturazione delle decadenze processuali, e la impugnazione della sentenza, quindi, non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Il quarto motivo introduce questioni in fatto vertenti sull’an della responsabilità civile e sulla liquidazione dei danni derivati dal sinistro, entrambe sottratte al sindacato di legittimità e che dovranno essere esaminate unitamente ai motivi del gravame principale dal Giudice del rinvio.
In conclusione, il ricorso trova accoglimento quanto al terzo motivo, infondati i primi due motivi, assorbito il quarto motivo; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, per esame dei motivi di gravame e liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo e dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018