Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27486 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSENZA 8, presso lo studio dell’avvocato STRATA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZILLOTTA CHIARA;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVADORI PATRIZIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1297/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa ACIERNO MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Firenze ha respinto la domanda di riconoscimento di sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto da I.F. e P.P. per vizio genetico consistente nel grave difetto di discrezione da parte della donna, avanzata dallo I..

La Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione proposta dalla P. ed avente ad oggetto la protrazione della convivenza matrimoniale per nove anni, avendo rilevato che non assumevano rilevanza le frequenti missioni all’estero dello I., dovute all’attività lavorativa svolta, trattandosi di assenze giustificate da ragioni di lavoro e di miglioramento economico. Tali assenze erano peraltro quantificabili in un anno e nove mesi complessivi nei nove anni di durata dell’unione matrimoniale, nel corso della quale le parti hanno convissuto rendendo pubblico ed esteriorizzando la loro unione. Il vizio genetico riscontrato in sede ecclesiastica deve ritenersi, pertanto, accettato in virtù della prolungata convivenza dal momento che in un rapporto di durata, gli effetti del consenso si protraggono giorno per giorno e non si esauriscono con la stipulazione, per cui l’eventuale carenza di discernimento, esistente nel momento genetico, viene superata dalla consapevolezza maturata dai contraenti ex post, ovvero dalla capacità di discernimento sperimentata in concreto nel rapporto.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione I.F.. Ha resistito con controricorso P.P..

Nell’unico motivo di ricorso, ancorchè articolato in sub censure viene dedotta la violazione della L. n. 121 del 1985, art. 8,comma 2, e art. 2697 cod. civ. per avere, la Corte d’Appello di Firenze ritenuto contraria all’ordine pubblico la pronuncia canonica di nullità del matrimonio concluso dalle parti.

In particolare la parte ricorrente ha contestato l’accertamento della convivenza eseguito nella sentenza impugnata rilevando che la Corte d’Appello si è fermata alla mera esistenza formale del rapporto senza indicare alcunchè in ordine agli elementi dai quali poter desumere che la convivenza potesse essere ritenuta effettiva, tenuto conto della sporadicità della coabitazione, delle condizioni psichiche della controricorrente e l’incidenza delle stesse sulla relazione matrimoniale in particolare sotto il profilo della mancata consumazione. Complessivamente, in conclusione, è mancata la prova della convivenza effettiva.

La censura è inammissibile dal momento che si limita a censurare la ricostruzione dei fatti accertati e la loro rilevanza così come eseguita dalla Corte d’Appello, senza peraltro indicare specificamente l’omesso esame di un fatto decisivo. Del tutto corretta l’articolazione della ripartizione dell’onus probandi svolta dalla Corte che, a fronte dei riscontri offerti dalla convenuta a sostegno dell’eccezione relativa al superamento del triennio della convivenza, ha ritenuto non dimostrata la prova contraria. L’elemento ostativo della convivenza effettiva riguarda qualsiasi causa di nullità anche quelle relative al difetto di consenso nel momento genetico del rapporto proprio per le ragioni indicate nella sentenza impugnata. Al riguardo si richiamano le S.U. n. 16739 del 2014 così massimata:

La convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater al ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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