Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27488 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2372-2017 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA BALDRACCO;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI CUNEO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1025/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 26/08/2014 il Tribunale di Asti ha respinto il ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, proposto da S.E., cittadino albanese, avverso il provvedimento del Questore di Cuneo che aveva rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Investita dell’impugnazione proposta dal sig. S.E., la Corte d’appello di Torino, accogliendo l’eccezione pregiudiziale dell’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato l’appello inammissibile sul rilievo che in tale giudizio era stata citata la Questura di Cuneo, soggetto privo di personalità giuridica autonoma e di legittimazione processuale, anzichè il Ministero dell’Interno.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di due motivi. Non ha svolto difese l’Amministrazione intimata.

Nel primo motivo il ricorrente ha dedotto che nel giudizio di primo grado era stata citata la Questura di Cuneo presso il suo domicilio ex lege dell’Avvocatura distrettuale di Torino, la quale si era costituita, non per la Questura ma per il Ministero dell’Interno, senza svolgere alcuna eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale di Asti nulla aveva rilevato al riguardo. Pertanto, l’eccezione sollevata dal Ministero dell’Interno nella propria comparsa di costituzione in appello doveva essere quanto meno ritenuta tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di primo grado. Inoltre, l’erronea individuazione dell’organo della medesima amministrazione dello Stato cui spetta la rappresentanza in giudizio non determina un difetto di legittimazione passiva, ma solo una mera irregolarità.

Nel secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che il Ministero fosse “la sola parte processuale validamente evocata in primo grado”, essendo stata correttamente evocata in giudizio soltanto la Questura di Cuneo, come risulta dall’intestazione dell’ordinanza del Tribunale.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce del più recente orientamento di questa Corte (Cass. Ord. 3566 del 2012) che, in fattispecie del tutto sovrapponibile, ha ritenuto la legittimazione passiva della Questura, ovvero l’organo correttamente evocato in giudizio in primo grado dal cittadino straniero. Nella specie a fronte dell’esatta individuazione del legittimato passivo da parte del ricorrente nel giudizio davanti al Tribunale, l’Avvocatura distrettuale ha indicato, in primo grado, quale organo rappresentato in giudizio, il Ministero dell’Interno. Nel giudizio non sono state sollevate dalle parti nè rilevate d’ufficio questioni preliminari relative alla legittimazione delle parti. In secondo grado l’appellante ha nuovamente evocato in giudizio la Questura e l’Avvocatura dello Stato, questa volta qualificandosi in rappresentanza della Questura ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva, indicando quale legittimato esclusivo il Ministero dell’Interno. La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione disattendendo sia l’orientamento sopra citato in tema d’individuazione dell’organo effettivamente dotato di legittimazione nelle controversie in oggetto, sia i principi contenuti nella sentenza delle S.U. n. 3117 del 2006 così massimata:

“In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. (cfr. anche in termini Cass. 9527 del 2006).

Alla luce dei principi sopra illustrati non solo non doveva essere ravvisato il difetto di legittimazione, in via generale, tra il Ministero ed un suo organo periferico, costituendo l’eventuale errore identificativo,(nella specie non commesso dalla parte ricorrente in alcuno dei gradi di giudizio di merito) una mera irregolarità sanabile, ma doveva preliminarmente essere rilevata la tardività dell’eccezione in appello, essendosi definitivamente consumato il potere di rilievo della parte resistente al riguardo.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la pronuncia cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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