Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27489 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIORANA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIOE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3267/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 17.5.2017, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame con cui D.M. aveva impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, e che il gravame era stato depositato il 1.12.2012, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 24.10.2016. Ricorre il richiedente sulla base di due articolati motivi. L’Amministrazione non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con cui si censura la statuizione d’inammissibilità per violazione di legge, e vizio di motivazione è fondato nella censura in diritto. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) dispone che: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.

3. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.

4. Nella specie, la sentenza di primo grado è stata comunicata il 24.10.2016, sicchè l’atto di citazione notificato il 22.11.2016 è tempestivo, e la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che valuterà il merito (cui si riferisce il secondo motivo), e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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