LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 08/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
FATTI DI CAUSA
Con decreto dell’8.1.2018, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha rigettato il ricorso proposto da G.B. avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè quella di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, non integravano i presupposti per il riconoscimento delle misure di protezione richieste. G.B. ha proposto ricorso per cinque articolati motivi. Il Ministero dell’Interno non ha depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo si censura il decreto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per esser stata esclusa la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, invece, obbligatoria. 2. Il motivo è fondato. 3. Con la recente sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”. 4. Resta da aggiungere che la circostanza che la videoregistrazione sia stata omessa, per non esser prevista dalle disposizioni vigenti all’epoca dell’audizione innanzi alla Commissione territoriale (non rileva, tenuto conto del piano dato normativo, secondo cui in mancanza della videoregistrazione quale che sia la relativa ragione (ed eccettuato il caso anzidetto dell’istanza del richiedente) l’udienza debba essere fissata, in riferimento alla centralità del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, e “tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti” (così Cass. n. 17717 del 2018, cit.), diversamente configurandosi la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per inidoneità del procedimento così adottato a realizzare lo scopo del pieno dispiegamento del principio del contraddittorio. 5. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i restanti motivi, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018