LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUZI ANDREA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 387/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 22/3/2018, la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame con cui S.O. ha impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello andava introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, e che l’impugnazione era stata depositata il 21.11.2016, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 12.10.2016. Ricorre S.O. sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, con cui si censura la statuizione d’inammissibilità per violazione di legge è fondato. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) dispone che: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”.
2. Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 23108 del 2017; n. 17420 del 2017; n. 26326 del 2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.
3. Poichè l’atto d’appello è stato notificato l’11.11.2016, il gravame è tempestivo, e pertanto la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018