Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27492 del 30/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato FIERIMONTE CARMINE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IDRICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORLONIA 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5587/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 26/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/10/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI VIRGILIO Rosa Maria.

La Corte:

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 26/9/2016, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dal Comune di Ardea nei confronti della Idrica spa, avverso il lodo del 24/2/2011, depositato il 21/4/2011, ritenendo inammissibili i due motivi intesi a far valere la motivazione contraddittoria, illogica e carente del lodo, perchè intesi a contestare le argomentazioni del CTU.

Ricorre con unico motivo il Comune.

Si difende con controricorso la società Idrica.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, il Comune denuncia il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sostenendo di avere fatto valere in appello la illogicità e mancanza oggettiva del carattere scientifico della CTU, viziata da errore di calcolo non emendabile e che, a fronte di detta impugnazione, la Corte del merito ha fornito argomentazione scarna e tautologica.

Il motivo è palesemente inammissibile.

La Corte d’appello ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione del lodo, in quanto fondata sul dedotto vizio di motivazione per avere gli Arbitri accolto le conclusioni peritali.

Com’è noto, il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'”iter” del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la “ratio” della decisione adottata (così tra le ultime, le pronunce 24785/2008 e 20555/09) e la Corte del merito ha seguito detto principio, rilevando che nella specie, il Comune aveva inteso censurare il calcolo del CTU e l’adesione degli Arbitri allo stesso, da cui l’inammissibilità delle doglianze, che si riducevano a contestazioni di puro merito.

Ora, il Comune ricorrente vorrebbe sostenere la carenza assoluta di motivazione, o la motivazione apparente ed il richiamo “tautologico” all’art. 829 cod. proc. civ.: è di chiara evidenza a riguardo la manifesta infondatezza della censura, visto che la Corte d’appello, sia pure stringatamente, ha dato conto della decisione assunta, con il richiamare i limiti di impugnazione del lodo, che non consentono di far valere le mere contestazioni ai calcoli del CTU.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472