Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27495 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DALLA BONA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 3768/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/10/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

RILEVATO

Che: Con sentenza depositata il 28/8/2017, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello e confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 27/6/2016. Il cittadino del *****, F.L., aveva chiesto la protezione internazionale e la protezione sussidiaria, deducendo di essere di etnia *****, attivista del partito di opposizione UDP, opposto all’APRC, ora al governo, di avere subito numerose vessazioni, di essere stato arrestato e detenuto per due giorni, di avere subito il sequestro di documenti e di materiale di propaganda elettorale. Per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha escluso la protezione internazionale, ritenendo poco attendibili e contraddittorie le circostanze narrate dal F., deponenti invero per una motivazione più economico-personale che per il timore di pregiudizio per la propria attività politica; che appariva difficile comprendere come fosse stato possibile produrre in giudizio quella stessa documentazione che il F. in precedenza aveva detto essere stata sequestrata dalla polizia gambiana, e che in ogni caso i documenti erano di dubbia autenticità. Ha escluso la protezione sussidiaria rilevando che, sulla base delle pubblicazione dell’UNCHR, è da escludersi che il ***** versi in situazione di conflitto armato o violenza generalizzata, e che le elezioni del 1/12/2016 hanno segnato la fine del regime dittatoriale di iammeh; ha respinto la domanda di protezione umanitaria escludendo la specifica vulnerabilità ricollegabile ad esigenze di natura umanitaria. Ricorre il F., sulla base di unico motivo, illustrato con memoria tardivamente depositata. Gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

Che: Il ricorrente sostiene che è mancata ogni indagine sull’esistenza della situazione di vulnerabilità idonea ai fini della concessione della protezione umanitaria, e che tale carenza si coglie dalla genericità delle informazioni sulla condizione generale del ***** e dalla mancanza di un serio esame dell’accertamento compiuto in primo grado. Il motivo è inammissibile, per la estrema genericità ed inidoneità della formulazione a censurare quanto ritenuto dalla Corte del merito. Ed infatti, il ricorrente nel motivo, dopo l’illustrazione del fondamento normativo della protezione umanitaria, si duole della verifica svolta dalla Corte d’appello relativamente alla richiesta di protezione umanitaria, richiamando quanto già deciso dalla Commissione territoriale e dal Tribunale e, nel resto, svolgendo una disamina della situazione del *****, senza individuare l’effettiva zona di provenienza della parte nè scendendo ad un “esame rigoroso dell’intervento delle autorità statuali in ***** sulle situazioni di violenza diffusa.” Ora, la Corte del merito ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, rilevando l’insussistenza di ogni e qualsivoglia specifica ragione di vulnerabilità di natura personale del F., giovane ed in buona salute, che conserva in ***** radici familiari; avverso detta statuizione, il ricorrente si limita ad opporre la non sufficiente valutazione di una “condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statuali”, che, per vero, rileva nella diversa ipotesi della domanda di protezione sussidiaria, e sostiene che le contraddizioni individuate nella narrazione non escluderebbero il nesso causale con la violenza diffusa ed indiscriminata a cui non si contrappone l’autorità statale. Gli argomenti addotti nel motivo non sono pertanto idonei, neppure in tesi, a scalfire quanto ritenuto dal Giudice del merito, e non si confrontano con quanto motivatamente addotto a riguardo dalla Corte d’appello. Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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