Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27497 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.J.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. *****) – Commissione per la Protezione Internazionale di Gorizia, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 388/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, emessa il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/10/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 7/9/2017, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello e confermato l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 7/1/2016.

Il cittadino del ***** (nato nella zona del *****, ma trasferito dall’età di sei anni nel distretto di *****), M.J.M.D., aveva chiesto la protezione internazionale, deducendo di avere assistito ad un omicidio commesso da membri di un partito a *****, di avere ricevuto minacce dal partito degli autori del fatto e pressioni perchè testimoniasse dal partito a cui apparteneva l’ucciso, di avere avvisato la Polizia che non lo aveva aiutato, di avere quindi lasciato il posto di lavoro, di essere andato presso un amico e poi in *****, dove era rimasto due anni, e da qui di essere partito per l’Italia.

Per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha escluso la protezione internazionale e sussidiaria, ritenendo poco attendibili, stereotipate e generiche le circostanze narrate dall’appellante, concludendo per una motivazione più economica e personale per l’abbandono del *****, tant’è che la parte, neppure comparsa alle due udienze ed a cui non era stato possibile richiedere chiarimenti, era rimasta a lavorare due anni in *****; ha ritenuto che la situazione del paese di provenienza desta preoccupazioni, ma che si deve registrare una situazione più tranquilla nel *****, da dove proviene l’appellante, sì da escludere l’esistenza di un conflitto armato generalizzato; ha escluso infine la protezione umanitaria, non riscontrandosi alcuna situazione di vulnerabilità soggettiva.

Ricorre con cinque mezzi il M.; si difende con controricorso il Ministero.

CONSIDERATO

Che:

Col primo mezzo, il ricorrente, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, denuncia il vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle condizioni di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti nel *****, sostenendo la contraddizione della motivazione tale da essere incomprensibile (si afferma che il ***** è paese instabile che non garantisce la legalità, afflitto da violenza generalizzata, e si conclude che non vi sarebbe alcun rischio nel ritorno in ***** dove pure sussistono conflitti e tensioni, interetnici e interreligiosi).

Col secondo, si duole del vizio di motivazione per omesso esame delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione territoriale e della documentazione prodotta, sempre ai fini della protezione sussidiaria.

Col terzo, si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria come vizio di violazione di legge, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), facendo valere il contenuto del sito del Ministero degli Esteri, Viaggiare sicuri, luglio 2017.

Col quarto, denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Col quinto, sostiene che il mancato riconoscimento delle forme di protezione richieste comporterebbe l’inosservanza del principio di non refoulement, consacrato a livello internazionale ed interno.

Tutti i motivi, da valutarsi unitariamente, presentano profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza, a fronte della specifica motivazione resa dalla Corte d’appello.

Posta l’esigenza di individuare e contestualizzare la situazione di pericolo ai fini della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o di riscontrare un grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, ai fini della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come affermato, tra le altre, nella pronuncia 16202/2015, la Corte del merito, dopo avere ritenuto motivatamente non credibile la narrazione del ricorrente e concluso per l’allontanamento di questi dal Paese di origine per ragioni di carattere economico, ha valutato la condizione del *****, ed in particolare quella della regione di provenienza, il *****, ritenendo questa “relativamente più tranquilla in quanto vi è un minore radicamento dei gruppi terroristici e minori attacchi armati, con la conseguenza che non può parlarsi di un conflitto armato generalizzato”, sulla base delle fonti compulsate.

Ora, data detta valutazione circostanziata, non è rinvenibile alcun omesso esame della situazione propria della regione di provenienza del ricorrente, nè violazione del principio di non refoulement, data l’esclusione di possibili forme di persecuzione nel Paese di provenienza.

Il terzo motivo è del tutto generico ed in realtà inteso a sostenere la veridicità della narrazione del ricorrente, ritenuta motivatamente dalla Corte d’appello non credibile.

Il quarto mezzo è inteso a sostenere la richiesta di protezione umanitaria, sulla base della deduzione della compromissione in ***** dei diritti fondamentali e del dovere dell’Italia di garantire al ricorrente, giunto nel nostro Paese, un livello di vita dignitoso.

Il motivo presenta profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza, per non tenere in alcun conto la motivazione addotta a riguardo dalla Corte territoriale, nè i principi espressi da questa Corte sulla protezione umanitaria da ultimo con la recente pronuncia 4455/2018, che ha affermato che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

A fronte della valutazione del Giudice del merito, che ha tenuto conto di detto bilanciamento, il ricorrente insiste nel ritenere dovuta la tutela umanitaria in considerazione delle condizioni di vita inadeguate nel Paese di origine, sostenendo che il diritto a detta protezione nasce col solo fatto di arrivare in Italia.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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