Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27500 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANGELO VITTORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 – SEZ. DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 695/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 695 del 2017 (pubblicata il 9 maggio 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. S.O., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 15 maggio 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e comunicata il 17 maggio 2016, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 20 giugno 2016.

Il ricorrente assume (con l’unico mezzo) la violazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni).

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.).

All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta-1 Civile, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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