LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
E.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 503/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.
RILEVATO
che:
E.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 503/2017, depositata il 29 giugno 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – veniva dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 “quater” cod. proc. civ., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolando il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1, – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., 15/12/2014, 26326; Cass., 26/06/2014, n. 14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n. 2907);
tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass., 3 ottobre 2017, n. 23018; Cass., 11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass., 13/07/2017, n. 17420; Cass., 12/10/2017, n. 23938); nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni (7 dicembre 2016) successivi alla comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 7 novembre 2016) e che la citazione era stata, poi, depositata il 17 dicembre 2016; è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;
Ritenuto che:
in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018