Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27506 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.Y. RICORSO NON DEPOSITATO AL 7 MARZO 2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1996/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.

RILEVATO

che:

S.Y. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 gennaio 2018, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1996/2017;

il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente non ha iscritto a ruolo il ricorso come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 7 marzo 2018, non avendolo depositato in atti dopo la notifica;

Ritenuto che:

il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussista anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass., 09/11/2017, n. 26529; Cass., 10/01/2001, n. 252);

Rilevato che:

nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha evidenziato la sussistenza di un ricorso per cassazione dello Y., ad essa notificato, ma poi non depositato, come risulta dal certificato del 7 marzo 2018;

Ritenuto che:

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;

il mancato deposito del ricorso osti all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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