LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.Y. RICORSO NON DEPOSITATO AL 7 MARZO 2018;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1996/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO.
RILEVATO
che:
S.Y. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 2 gennaio 2018, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1996/2017;
il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente non ha iscritto a ruolo il ricorso come da certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 7 marzo 2018, non avendolo depositato in atti dopo la notifica;
Ritenuto che:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussista anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso (Cass., 09/11/2017, n. 26529; Cass., 10/01/2001, n. 252);
Rilevato che:
nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha evidenziato la sussistenza di un ricorso per cassazione dello Y., ad essa notificato, ma poi non depositato, come risulta dal certificato del 7 marzo 2018;
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;
il mancato deposito del ricorso osti all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018