LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –
Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Starday s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura a speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Tedesco Giorgio, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Donio, n. 3/A, presso lo studio dell’Avv. Mozzi Vincenzo;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 71/6/11, depositata il giorno 29 giugno 2011;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 marzo 2018 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate di Bologna aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società Starday s.r.l. con il quale si era proceduto a recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2004, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute a titolo IRES, IRAP e IVA, costi indebitamente dedotti, fra cui, in particolare, l’importo di Euro 50.000,00, corrisposto nel corso dell’anno 2004, ritenuto non deducibile in quanto eccedente il limite, riconosciuto dalla legge (Euro 200.000,00), per la deducibilità delle spese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, nonchè le spese eseguite sull’immobile sede della società e utilizzato in sublocazione; a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo, per quanto di interesse, la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla contribuente; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale la società contribuente;
la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello principale ed ha accolto l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, rettificando la ripresa relativa alla deducibilità delle spese eseguite sull’immobile sede della società e utilizzato in sublocazione nella diversa misura di Euro 26.904,28, confermando nel resto la pronuncia del giudice di primo grado;
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in epigrafe;
si è costituita la società Starday s.r.l. depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente nel controricorso, per decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso;
in particolare, secondo la controricorrente, poichè la sentenza impugnata è stata notificata in data 22 luglio 2011 e poichè il ricorso è stato notificato a essa contribuente in data 9 novembre 2011, lo stesso deve essere considerato inammissibile in quanto tardivo;
l’eccezione è fondata;
risulta dalla documentazione in atti che la sentenza oggetto di impugnazione è stata notificata alla ricorrente con atto ricevuto il 22 luglio 2011;
ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso in Cassazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla notificazione della sentenza, quindi, nel caso di specie, dal 23 luglio 2011;
tenuto conto del periodo di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo in vigore ratione temporis, quindi della sospensione di diritto dal 1^ al 15 settembre di ciascun anno, il termine sarebbe scaduto il giorno 5 novembre 2011 e, tenuto conto che il giorno cadeva di sabato, in applicazione della previsione di cui all’art. 155 c.p.c., comma 4, lo stesso è prorogato al 7 novembre 2011 successivo; poichè il ricorso è stato notificato in data 9 novembre 2011, lo stesso è da considerarsi tardivo, con conseguente inammissibilità dello stesso;
ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessive Euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018