LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3025/2011 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.A., rappresentato e difesa dall’avv. Nicola Belardinelli del Foro di Pistoia e dall’avv. Paolo Panariti del Foro di Roma con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Celimontana n. 38;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 94 depositata il 21/09/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/4/2018 dal consigliere Dr. Roberto Succio.
RILEVATO IN FATTO
Che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale della Toscana Firenze rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato;
– con tal atto l’Erario negava il rimborso di Euro 67.000 ritenendo tardiva l’istanza del contribuente e contestando inoltre il mancato versamento della somma chiesta a rimborso;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
La società contribuente resiste con controricorso;
– con il suo primo motivo di ricorso, l’Erario censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: il secondo giudice avrebbe del tutto ignorato l’eccezione svolta dal Fisco in primo grado e ribadita in appello relativa alla mancata prova e documentazione da parte del contribuente dell’avvenuto versamento dell’IVA chiesta a rimborso;
– nel secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, unitamente all’art. 2697 c.c. e alla Sentenza 19 settembre 2000 della Corte UE, in causa C-454/98, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè il riconoscimento del rimborso dell’IVA in oggetto sarebbe stato operato dal giudice di appello senza pretendere dal contribuente la prova di aver “eliminato completamente il rischio di perdite di entrate fiscali”, vale a dire di non aver portato in detrazione l’IVA assolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
– in applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c.”e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011); e deve quindi esaminarsi per primo, anche alla luce del fatto che, per le ragioni che si diranno, il secondo risulta sostanzialmente assorbito;
in ogni caso, infatti, pre-condizione qualificante e legittimante l’istanza di rimborso (che deve sussistere quale fondamento della pretesa restitutoria del contribuente, assurge a elemento costitutivo del diritto al rimborso, il cui esame di pone come antecedente logico e giuridico anche della disamina della tempestività dell’istanza che quella pretesa veicola ed è consentito a questa Corte il suo esame in quanto eccezione in senso lato quindi rilevabile anche d’ufficio in forza di Cass. SS.UU. n. 226/2001 e Cass. SS.UU. n. 10531/2013) è quella del versamento dell’imposta;
– la Corte sul punto è ferma nel ritenere, con orientamento che va confermato e ribadito in questa occasione, che (Cass. Sez. 5, sent. 18427/2012) “incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. In applicazione di questo principio, si è ha confermata la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione;
– nel presente caso, da quanto si evince degli atti, era dedotto che tale prova non era stata fornita, avendo semplicemente il contribuente dedotto di aver versato l’imposta, fatto che l’Erario contesta anche in questa sede, come nei gradi di merito, e sul quale punto la CTR non ha risposto ignorando in concreto l’eccezione di mancato pagamento formulata dall’Amministrazione Finanziaria sia nelle controdeduzioni nel primo grado di giudizio, meglio illustrata a pag. 4 della memoria e ribadita a pag. 6 dell’atto di appello;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
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