LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24587/2011 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
BIESSE SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Luponio e Pietro Picozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ennio Luponio, in Roma, via Michele Mercati, n. 51;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 2, n. 112/2/2010, pronunciata il 18/06/2010, depositata il 9/07/2010;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2018 dal Consigliere Riccardo Guida;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio;
udito l’Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa;
udito l’Avvocato Riccardo Luponio.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, per tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione, da parte della Biesse Spa, di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEG, IRAP, per l’anno d’imposta 2002, maggiori redditi per l’indebita deduzione della quota di ammortamento dell’avviamento di un ramo dell’azienda di Busetti Srl, acquistato da Intermac Spa, nel frattempo incorporata da Biesse Spa, quale operazione ritenuta elusiva – ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente.
Il giudice d’appello ha ritenuto violato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in tema di accertamento integrativo, per difetto dei requisiti normativi di tale tipo di atto impositivo, consistenti nella sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Agenzia, di nuovi elementi.
Resiste la società con controricorso e ricorso incidentale condizionato che, in sostanza, ripropone le eccezioni già sollevate dinanzi alla Commissione territoriale regionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in Cancelleria il 5/09/2018, l’Agenzia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., evidenziando che la vicenda processuale riguardante l’avviso di accertamento recante il recupero a tassazione, per l’annualità 2000, di maggiore imponibile per il ravvisato carattere elusivo della medesima operazione oggetto del presente giudizio, a seguito della sentenza di cassazione con rinvio della Corte (Cass. 14/01/2015, n. 438), è stata definita dal giudice di merito in senso favorevole alla contribuente.
La ricorrente ha accettato la rinuncia.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018