LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24345/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EUROFLORENCE TRANSPORT SRL, EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 85/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 5/7/2010, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti da Euroflorence Transport s.r.l., successivamente riuniti, intesi alla declaratoria di illegittimità di due cartelle esattoriali volte al recupero a tassazione delle somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi per gli esercizi 2003 e 2004;
che i giudici di merito ritennero indispensabile l’invio della comunicazione preventiva dell’attività istruttoria espletata a seguito del controllo, affermando, di conseguenza, che l’omesso invio della predetta comunicazione determinava la nullità dell’intera cartella;
che l’Agenzia propone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo;
che controparte resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, osservando che la Commissione tributaria regionale, in una situazione di fatto relativa a cartelle recanti, per la parte più consistente richiesta di omessi o tardivi versamenti, nella quale non esisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, aveva ritenuto indispensabile l’invio della comunicazione preventiva ed aveva, di conseguenza, affermato che l’omesso invio della comunicazione determinasse la nullità dell’intera cartella;
che, una volta riconosciuto da Agenzia delle Entrate il credito d’imposta vantato dalla società, il ricorso – relativo a omessi versamenti delle imposte dirette, dell’Iva e delle ritenute esposti in dichiarazione, cioè a imposte già quantificate dallo stesso contribuente, rispetto alle quali l’ufficio non apporta alcuna modificazione, sicchè non si rende necessario alcun confronto tra le parti – risulta fondato in base al principio espresso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in forza del quale: “In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716 del 21/11/2017);
che, in base alle svolte argomentazioni, il ricorso va accolto e, ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato l’originario ricorso introduttivo nella parte ancora in contenzioso. L’esito alterno delle fasi processuali giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo nella parte ancora in contenzioso. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018