LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26542-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMPI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FREGENE 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA D’ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA PASQUINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 02/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI PASQUALE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La società COM.P.I. s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate recante rettifica dei redditi per l’anno di imposta 1999, con ripresa a tassazione – per IVA, IRPEG e IRAP – della somma di Euro 32.335,88.
L’adita C.T.P. di Chieti accolse il ricorso limitatamente alla ripresa a tassazione del compenso dell’amministratore, confermando nel resto l’atto impositivo impugnato.
2. – Sui gravami proposti dall’Agenzia delle Entrate in via principale e dalla società contribuente in via incidentale, la C.T.R. per l’Abruzzo, in accoglimento dell’appello incidentale, annullò l’avviso di accertamento anche in relazione alla ripresa a tassazione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La COMP.P.I. s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62 nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la C.T.R. escluso che l’amministrazione finanziaria potesse sindacare la misura del compenso degli amministratori; e ciò nonostante che, nella specie, tale compenso fosse del tutto sproporzionato, essendo stato fissato ad inizio anno in Lire 65.000.000 per lievitare poi nel giro di pochi mesi a Lire 813.240.000, pur in presenza di utili di societari di appena Lire 214.102.000.
La censura è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di determinazione dei redditi di impresa, rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, sicchè la deducibilità, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62 (ora art. 95, comma 5) dei compensi degli amministratori di società non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell’attendibilità economica dei predetti dati (v. ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 24379 del 30/11/2016).
Orbene, non essendosi il giudice di appello conformato al richiamato principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. per l’Abruzzo, che dovrà provvedere all’accertamento in concreto della congruità dei compensi dichiaratamente corrisposti agli amministratori della società contribuente.
2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e artt. 2699 e segg. cod. civ., per avere la C.T.R. riconosciuto la deducibilità dei costi per smaltimento di rifiuti, nonostante che la ditta D.F. emittente le fatture non avesse svolto il servizio di smaltimento nè avesse effettuato tutti i trasporti fatturati.
Anche questa censura è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di IVA, l’emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione va qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente, per la quale dev’essere versata la relativa imposta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 21 non essendo consentita la detrazione di fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l’operazione fatturata (Cass., Sez. 5, n. 5719 del 12/03/2007).
Nella specie, è pacifico che la ditta D.F. ha assunto, nei confronti della COM.P.I. s.r.l., l’obbligo di eseguire il trasporto del rifiuto speciale (emulsioni oleose) perchè fosse smaltito presso l’impianto – autorizzato dalla Regione – della società Depuracque s.r.l.
Avendo provveduto la società Depuracque s.r.l. allo smaltimento del detto rifiuto, non avrebbe potuto la ditta D.F. emettere fatture per tale prestazione da essa non eseguita; nè avrebbe potuto la medesima – come risulta pacifico aver fatto – emettere fatture per trasporti di rifiuto effettuati da altra ditta.
Avendo la C.T.R. ritenuto legittime le fatture emesse dalla ditta D.F. per tali prestazioni, la sentenza impugnata va cassata sul punto; e, potendosi decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma cod. proc. civ. in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato sul punto l’originario ricorso proposto dalla contribuente COM.P.I. s.r.l..
3. – In definitiva, vanno accolti entrambi i motivi di ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Va disposto il rinvio ad altra sezione della C.T.R. di L’Aquila in relazione al primo motivo; mentre, in relazione al secondo motivo, decidendosi nel merito, va rigettato il ricorso originario sul punto.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia in relazione al primo motivo, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. di L’Aquila; decidendo nel merito in relazione al secondo motivo, rigetta il ricorso originario sul punto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018