LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8238-2011 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI;
– ricorrenti –
e contro
C.P.F., AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PRATO;
– intimati –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PRATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti incidentali –
e contro
C.P.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 132/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI;
udito l’Avvocato.
FATTO E DIRITTO
1. C.P.F. impugnava due cartelle di pagamento a lei notificate dalla concessionaria Equitalia Polis S.p.A. in data 8 novembre 2007, nella qualità di socio accomandatario responsabile in via di regresso per importi dovuti a titolo di Irap, Iva e ritenute alla fonte per gli anni 1998 e 1999 dalla società Francy Data s.a.s.. Assumeva la ricorrente che la cartella le era stata notificata oltre il termine di cinque anni decorrenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 1998 e 1999. La commissione tributaria provinciale di Prato rigettava il ricorso con sentenza che era riformata dalla CTR della Toscana sul rilievo che il fisco poteva iscrivere al ruolo di un soggetto o procedere esecutivamente nei suoi confronti solamente se gli atti impositivi erano stati emessi nei suoi confronti. Ne derivava che il ruolo formato nei confronti della società di persone non era titolo esecutivo anche nei confronti della socia poichè la contribuente era rimasta estranea all’atto impositivo.
2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Cerit S.p.A. formulando un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Con atto del 19 luglio 2018 notificato ad Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-riscossione ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
4. Con atto depositato il 30 agosto 2018 notificato ad Agenzia delle entrate-riscossione, Agenzia delle entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale ed ha formulato istanza di compensazione delle spese.
5. Considerate le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale nonchè le reciproche accettazioni, deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese processuali. Non si provvede sulle spese con riguardo alla contribuente data la sua mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018