LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –
Dott. Balsamo Milena – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19821-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO EREDIA, 12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 310/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dr.
GIACALONE GIOVANNI.
udito l’Avvocato.
RITENUTO IN FATTO
Che:
1. A.R. impugnava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2001 con il quale era stata accertata una plusvalenza non dichiarata ai fini Irpef di Euro 77.304,00. Sosteneva il contribuente, tra l’altro, l’intervenuta decadenza dal potere accertativo per essere stato notificato l’atto impositivo dopo lo spirare del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. La commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso.
Proponeva appello il contribuente e la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva sul rilievo che la L. n. 289 del 2002, art. 9 escludeva dalla definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata e ne derivava che la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2005, art. 10 non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.
2. Avverso la sentenza si propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso il contribuente il quale ha altresì depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1 e art. 10. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che nel caso di specie non dovesse applicarsi la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.
2. Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a mezzo del servizio integrato notifiche di Poste Italiane s.p.a. è infondata non essendo preclusa all’agenzia delle entrate la facoltà di avvalersi della notifica diretta a mezzo posta (Cass. n. 8293 del 04/04/2018; Cass. n. 2047 del 02/02/2016) e non rileva il fatto che Poste Italiane s.p.a. si avvalga per la notifica di autonome strutture da essa stessa istituite.
Parimenti infondata è l’eccezione di nullità del ricorso per aver la ricorrente indicato in modo non pertinente le norme asseritamente violate, posto che la formulazione del motivo consente di comprendere le ragioni della doglianza e spetta al giudice individuare la norma concretamente violata.
3. Il motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, ai sensi del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1, “non possono essere oggetto di definizione automatica redditi soggetti a tassazione separata…, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate”. Siffatta espressa preclusione, prevista senza nessuna distinzione, comporta inequivocabilmente l’esclusione della definizione automatica per i redditi soggetti a tassazione separata, quali certamente sono da ritenersi (in mancanza di opzione per la tassazione ordinaria) quelli in questione; di conseguenza, non essendo stati definiti in via automatica ex art. 9 cit., per i redditi di cui sopra non può ritenersi operante per l’Amministrazione la preclusione all’accertamento dei redditi medesimi, preclusione prevista infatti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, solo in caso di perfezionamento della procedura di cui al predetto articolo ed è applicabile per detto accertamento la proroga dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.
3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018