LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21253-2011 proposto da:
B.A. *****, V.D.;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
SERIT SICILIA SPA;
– intimati –
sul ricorso 21254-2011 proposto da:
B.A. *****, V.D.;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
SERIT SICILIA SPA;
– intimati –
avverso le sentenze nn. 127-128/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 07/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dr. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.
GIACALONE GIOVANNI;
RITENUTO CHE 1. B.A. impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato da Serit Sicilia s.p.a. susseguente a cartelle esattoriali emesse per l’anno di imposta 1995 sostenendo la omessa notifica degli atti prodromici. La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso. Proponevano distinti appelli Serit Sicilia s.p.a. e l’agenzia delle entrate. La commissione tributaria regionale della Sicilia li accoglieva entrambi con distinte sentenze (la n. 127/01/10 con riguardo all’appello proposto dalla Serit Sicilia s.p.a. e la n. 128/01/10 con riguardo all’appello proposto dall’agenzia delle entrate) sul rilievo, espresso in entrambe le decisioni, che le cartelle erano state regolarmente impugnate ed erano divenute definitive. Inoltre osservava la CTR che il provvedimento di fermo non era atto impugnabile e che, in ogni caso, avrebbe potuto essere impugnato solo per vizi propri mentre solo nel caso in cui gli atti prodromici non fossero stati ritualmente notificati si sarebbe potuto impugnare gli atti successivi contestando anche la legittimità della pretesa tributaria.
2. Avverso la sentenza n. 127/01/10 pronunciata dalla CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso. Serit Sicilia s.p.a. non si è costituita in giudizio. Il procedimento è stato rubricato al n. 21253/2011.
3. Avverso la sentenza n. 128/01/10 pronunciata dalla CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso. Serit Sicilia s.p.a. non si è costituita in giudizio. Il procedimento è stato rubricato al n. 21254/2011.
CONSIDERATO CHE 1. Nella causa n. 21253/2011 il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che il provvedimento di fermo non era atto impugnabile.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 137,138,139 e 140 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che le cartelle fossero state ritualmente notificate. Ciò in quanto una cartella risultava notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in ***** alla via ***** mentre egli risiedeva a ***** ed a nulla rilevava che la raccomandata di avviso di deposito del plico presso la casa comunale fosse stata inviata presso il corretto indirizzo di *****, posto che gli adempimenti di cui all’art. 140 cit. erano stati eseguiti presso un indirizzo diverso da quello della sua residenza. Inoltre non risultava dalla relata l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione. Con riguardo ad altra cartella era stata prodotta la relata di notifica in fotocopia di cui era stata contestata la conformità con l’originale. Infine le altre due cartelle erano di importo minimo che non giustificava l’emissione del preavviso di fermo amministrativo. Da ultimo sostiene il ricorrente che non erano stati ritualmente notificati gli avvisi di accertamento prodromici all’emissione delle cartelle.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.c.p., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, per aver la CTR errato nel ritenere ammissibile la produzione solo nel giudizio di appello della documentazione attestante la regolarità della notifica delle cartelle.
4. Nella causa n. 21254/2011 il ricorrente, con il primo motivo, deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che il provvedimento di fermo non era atto impugnabile.
5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c.. Sostiene che nel giudizio di appello proposto dall’agenzia delle entrate Serit Sicilia s.p.a. non si era costituita e la CTR ha deciso la questione afferente la ritualità della notifica delle cartelle avvalendosi di documentazione che era stata prodotta dalla Serit medesima in un diverso giudizio.
6. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, per non aver la CTR disposto la riunione dei ricorsi tra loro connessi.
7. Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso n. 21253/2011 del ricorso 21254/2011 in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto – come nella specie appare del tutto evidente – elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult, Cass., Sez. un., n. 18050 del 2010).
8. In ordine al primo motivo di ricorso proposto nella causa n. 21253/2011, osserva la Corte che esso è infondato. Ciò in quanto occorre considerare che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, (Cass., Sez. U, n. 10672 del 11/05/2009). Nel caso che occupa la CTR, pur avendo affermato che il preavviso di fermo non è impugnabile, ha poi precisato, con ciò applicando correttamente il principio testè menzionato, che il preavviso di fermo poteva essere impugnato per vizi propri mentre solo nel caso in cui gli atti prodromici non fossero stati ritualmente notificati si sarebbe potuto impugnarlo contestando anche la legittimità della pretesa tributaria.
9. In ordine al secondo motivo proposto nella causa n. 21253/2011 si osserva quanto segue. La cartella n. ***** risulta essere stata notificata il 28.1.2002 al contribuente presso l’indirizzo di ***** ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito del plico presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito all’albo ed invio di raccomandata presso l’indirizzo di via ***** a *****, ove in allora risiedeva il contribuente come da certificato storico di residenza prodotto; tale raccomandata risulta essere stata ricevuta, per stessa ammissione del ricorrente, il 1.2.2002. Costituisce principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui se da un lato “in caso di temporanea irreperibilità del contribuente presso la sua residenza la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario, come consentito dal D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, deve avvenire a pena di nullità con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c., (Corte cost. n. 258 del 2012; Cass. n. 25079/2014)”, è altrettanto vero che “il ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito presso la casa comunale – ricevimento che la CTR ha accertato senza contestazione – è idoneo a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità della notifica conseguente la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di residenza” (Cass. n. 27479/2016; Cass. n. 11713/2011; n. 11137/2006). Ora, nel caso che occupa il principio testè ricordato non è applicabile per la ragione che l’attività notificatoria che ha preceduto l’invio della raccomandata è da ritenersi come non compiuta, essendo essa avvenuta il 28 gennaio 2002 presso un indirizzo (***** a *****) ove il contribuente non risiedeva dal 1997.
Ne deriva che la notifica della cartella n. ***** è nulla e tale nullità non risulta essersi sanata per effetto della tempestiva impugnazione da parte del contribuente.
Il motivo afferente il fatto che la relata di notifica della cartella n. ***** era stata prodotta in fotocopia di cui era stata contestata la conformità all’originale è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio ha eccepito la difformità della copia dall’originale.
Il motivo riguardante le ultime due cartelle di cui si assume il valore minimo, per il che il preavviso di fermo non era giustificato, rimane assorbito.
10. Il terzo motivo proposto nella causa n. 21253/2011 è infondato. Ciò in quanto, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1,comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata del citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 27774 del 22/11/2017) 11. I motivi proposti nella causa 21254/2011 rimangono assorbiti.
12. I ricorsi vanno dunque parzialmente accolti e le impugnate sentenze vanno cassate. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le cause riunite vanno decise nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va parzialmente accolto dovendosi annullare la cartella n. ***** per mancanza di rituale notifica e dovendosi affermare la legittimità del fermo amministrativo limitatamente alla somma residua. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al ricorso n. 21253/2011 del ricorso 21254/2011; accoglie parzialmente i ricorsi, cassa le sentenze d’appello e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del contribuente annullando la cartella n. ***** ed affermando la legittimità del fermo amministrativo limitatamente alla somma residua.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
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