Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27602 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25872/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FRATELLI M. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 197/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO p.1. L’agenzia delle Entrate impugnava la decisione, indicata in epigrafe, della C.T.R. della Campania, che respingeva il gravame proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado, la quale, nell’accogliere parzialmente il ricorso del contribuente, confermava la legittimità dell’avviso di accertamento relativamente al contestato omesso versamento dell’IVA per le operazioni di cessione verso i Paesi extracomunitari, annullandolo con riferimento alla determinazione del maggior reddito sulla base dei maggiori ricavi, rideterminati tenuto conto della corretta percentuale di ricarico e della adeguata remunerazione dell’attività lavorativa e del capitale investito.

La CTR della Campania affermava “che l’appello non era meritevole di accoglimento, non ritenendo accoglibili le motivazioni relative all’accertamento induttivo dei verificatori”.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Campania, sorretto da due motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO p. 2. Con il primo motivo, l’ente finanziario lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la pronuncia impugnata, per l’assenza di motivazione idonea consentire di ricostruire l’iter logico giuridico che ha fondato il convincimento del decidente.

p.. 3 Con la seconda censura lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, per l’assenza della esposizione delle ragioni di diritto che hanno fondato la decisione.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del resistente in ragione dell’omessa indicazione della procura conferita all’Avvocatura dello Stato, attesa la soggettività giuridica dell’Agenzia formalmente distinta dall’Amministrazione statale.

La giurisprudenza della Corte si è pronunciata sulla questione affermando che (cfr. Cass. n. 14785/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22434 del 04/11/2016) in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”, (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico) professionale al difensore (Cass. n. 3427/2010; Cass. n. 11227 del 2007 e ancor prima, S.U. n. 23020/2005).

p.. 4 La prima censura, assorbita la seconda, è fondata.

Nella motivazione si afferma che “che l’appello non era meritevole di accoglimento, non ritenendo accoglibili le motivazioni relative all’accertamento induttivo dei verificatori”.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito trascura di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007;n. 9105/2017; n. 16057/2018).

Orbene, nel caso in esame ricorre la nullità denunciata.

E’ evidente che, nella specie, il giudice di merito ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Invero, la CTR ha dichiarato non accoglibile l’appello perchè non accoglibili le motivazioni dell’accertamento, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso confermare la prima decisione e per cui ha disatteso i motivi di appello, incorrendo nel vizio di una motivazione meramente apparente: i profili di apoditticità della motivazione, censurati con i motivi in esame, viziano tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015).

p.. 8 Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza di secondo grado e rinvio alla CTR della Campania in altra composizione.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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