Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27604 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorse 17678/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GO.EL., N.G., elettivamente domiciliate in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrenti –

e contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 13/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO E CONSIDERATO che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza n. 62/30/10, emessa dalla commissione tributaria regionale della Toscana il 13 maggio 2010, con cui era stato giudicato illegittimo l’avviso di accertamento notificato a N.G., G.E. e P.R., per il recupero a tassazione, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), della plusvalenza che, secondo la medesima ricorrente, questi ultimi avevano conseguito vendendo, con atto registrato nel novembre 2000, un terreno posto in comune di Prato ed inserito, secondo il Regolamento Urbanistico adottato dal comune, nel “Progetto Norma 2.4.”, con conseguente acquisto di potenzialità edificatorie, e negata invece dalla commissione tributaria in quanto, per un verso, il terreno era compreso, secondo il vigente strumento di governo del territorio, in zona vincolata ad utilizzo meramente pubblicistico ed era quindi insuscettivo di trasformazione edificatoria e, per altro verso, nessun rilievo poteva annettersi al suddetto. Regolamento Urbanistico trattandosi di strumento (sì adottato ma) non ancora approvato e per il quale non poteva valere, ratione temporis, la previsione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

La commissione tributaria regionale, così decidendo, aveva accolto l’appello dei contribuenti e implicitamente respinto l’appello incidentale proposto dalla Agenzia per contestare la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa aveva valutato il terreno compravenduto in misura inferiore rispetto al valore accertato;

2. a fondamento del ricorso l’Agenzia poneva due motivi con i quali rispettivamente lamentava:

2.1. la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 81 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, per avere la commissione regionale della Toscana errato nel non ritenere l’art. 36 retroattivo, e dunque applicabile al caso di specie e per avere conseguentemente disapplicato il predetto art. 81;

2.2. il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere la commissione valorizzato il fatto che il terreno oggetto di compravendita era inserito in zona vincolata a fini pubblicistici secondo il vigente strumento urbanistico e non avere invece valorizzato il fatto che detto terreno era inserito, secondo il nuovo, adottato, Regolamento Urbanistico, in un’area destinata alla realizzazione di un complesso sportivo-agonistico coperto e di una multisala, integrato da funzioni di tipo commerciale espositive e culturali;

3. l’Agenzia delle Entrate riproponeva la contestazione avanzata contro la sentenza di primo grado;

4. N.G. e G.E. resistevano con controricorso;

5. P.R. non svolgeva difese;

6. l’Agenzia delle Entrate depositava memoria, nella quale, dato atto dell’avvalimento, da parte della N. e della G., della procedura di definizione delle liti di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dato atto dell’intervenuto pagamento della somma dalle stesse dovuta, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti delle due contribuenti (insistendo invece nel ricorso con riferimento al P.);

7. quanto a N.G. e G.E. va dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12;

8. quanto a P.R. il ricorso merita accoglimento essendo i due sopraesposti motivi – tra loro così strettamente connessi da poter essere esaminati congiuntamente – fondati:

8.1. il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, stabilisce che, “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;

8.2. le Sezioni Unite di questa Corte. con le sentenze nn. 25505 e 25506 del 30/11/2006, hanno affermato il principio per cui, a fini fiscali, un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione degli strumenti attuativi del medesimo, cosi distinguendo lo jus aedificandi dallo jus valutandi, sulla base del dato di comune esperienza per cui, già l’avvio della procedura per la formazione del piano regolatore generale (o, in Toscana, in base alla L.R. n. 5 del 1995 e L.R. n. 1 del 2005, del Regolamento Urbanistico), “è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo”;

8.3. le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato la natura interpretativa del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, e la sua applicabilità dunque anche alle fattispecie anteriori e ai giudizi in corso quale il presente (v. anche, tra molte conformi, Cass. 10/06/2008, n. 15282; Cass. 20/02/2014, n. 4116; Cass. 22/01/2016, n. 1157; Cass. 26/01/2015 n. 1286);

8.4. tali principi, espressi dalle Sezioni Unite in riferimento all’imposta di registro e all’imposta comunale sugli immobili, valgono anche – in virtù della lettera della norma e come le Sezioni Unite si premurano di rimarcare – ai fini dell’applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986;

8.5. il terreno di cui si tratta è incluso all’interno del “PN, progetto norma, 2.4 – il quale, come risulta dall’avviso di accertamento riprodotto in ricorso e come è incontroverso in causa, prevedeva la realizzazione di un “complesso sportivo-agonistico al coperto e di una multisala, integrato da funzioni di tipo commerciale, espositive e culturali (con) un parco con parti libere, parcheggi e vie di collegamento”;

8.6. deve dunque ritenersi valevole, per il detto terreno, il principio, non osservato dalla commissione tributaria regionale toscana nella sentenza impugnata, per cui, “in tema d’imposte sui redditi, non può escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost. ” (Cass. 20950/2015);

9. la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata;

10. la causa deve essere rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, perchè la stessa decida della contestazione sollevata dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado in punto di valore attribuito al terreno compravenduto (in misura inferiore rispetto al valore accertato);

11. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del giudizio di legittimi.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto a N.G. e a G.E.;

accoglie il ricorso quanto a P.R., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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