Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27605 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19363-2011 proposto da:

MPM TABACCHI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 36 presso lo studio dell’avvocato SONIA NARDONE, rappresentato e difeso il’avvocato BARTOLO VINCENZO VESCE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALI DI BENEVENTO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che: 1. l’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento notificato il 22 novembre 2007 alla società M.P.M. Tabacchi Sud srl, basato sul processo verbale di constatazione relativo alle verifiche effettuate sulla contabilità della contribuente e notificatole il 29 marzo 2007, recuperava a tassazione (per quanto ancora interessa) ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di tabacchi; 2. la società impugnava l’avviso contestandone la fondatezza; 3. la commissione tributaria provinciale di Benevento annullava l’avviso sul motivo che, a causa della mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione, la pretesa dell’amministrazione doveva essere ritenuta indimostrata; 4. sull’appello dell’ufficio, la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza in data 28 aprile 2010, in riforma della sentenza appellata, considerata ammissibile la produzione del processo verbale di constatazione effettuata dalla Agenzia con l’atto di appello, sulla base di tale verbale, affermato che la contribuente non aveva dato prova del fatto che dai “dati contabili analizzati dai verificatori emergeva non quanto posto a base dell’accertamento ma la conferma dei dati dichiarati” dalla stessa contribuente, giudicava l’avviso legittimo; 5. la società M.P.M. Tabacchi Sud srl ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di due motivi, con i quali, rispettivamente lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 58,32 e 23 relativamente alla riconosciuta ammissibilità della produzione in giudizio del verbale di constatazione e la carenza di motivazione nonchè la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c., relativamente alla omessa valutazione della eccezione sollevata da essa ricorrente secondo cui i maggiori ricavi erano stati erroneamente calcolati non sul quantitativo dei tabacchi venduti ma sul quantitativo dei tabacchi acquistati senza tener conto del divario tra i due quantitativi, risultante dalla contabilità, mai contestata dalla Agenzia, e dovuto alla perdita di peso cui il tabacco è soggetto durante la lavorazione.

CONSIDERATO

che: 1. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa e ciò vale anche nell’ipotesi di produzione del documento, a suo tempo notificato al contribuente, posto a base dell’atto impositivo e da questo richiamato, essendo tale produzione relativa ad una mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non relativa ad una eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (in questo senso, con riferimento al deposito in sede di gravame dello stesso atto impositivo, v. Cass. ordinanza n. 83313 del 04/04/2018); 2. il secondo motivo di ricorso è fondato perchè, in effetti, il giudice d’appello, a fronte della eccezione sollevata dalla ricorrente riguardo all’errore commesso dall’Agenzia calcolando il maggior ricavo non in riferimento al tabacco venduto ma al tabacco acquistato, ha dichiarato legittimo l’avviso senza dar conto di aver preso in esame i dati della contabilità riportati nel processo verbale di constatazione a cui l’eccezione era correlata; 3. il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissiona tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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