Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27606 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 19745/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 01/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. la commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 1 giugno 2010, rigettava, in quanto meramente ripropositivo delle “affermazioni già disattese dai primi giudici con ampia e diffusa motivazione”, l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la pronuncia con cui era stato annullato l’avviso di accertamento notificato a M.M. per il recupero a tassazione di Irpef, Irap ed Iva, per un totale di Lire 9.055.000, dovute per l’anno 2000 in ragione dell’uso di due apparecchi per scommesse, in funzione nell’esercizio commerciale della contribuente nel periodo dall’1 gennaio 1999 al 26 febbraio 2000, allorchè erano stati sottoposti a sequestro perchè risultati privi di autorizzazione;

2. l’Agenzia aveva determinato i ricavi sommando l’importo delle scommesse registrato dal contatore elettromeccanico presente in uno dei due apparecchi e gli importi delle scommesse registrati dai contatori elettronici presenti in entrambi gli apparecchi;

3. nell’avviso venivano anche richiamate alcune ricevute rilasciate alla M. dal proprietario dei due apparecchi, a lei concessi in uso, relativamente alla quota spettantele sui ricavi delle scommesse effettuate ogni mese;

4. la commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso con la motivazione per cui il procedimento usato dall’Agenzia per determinare i ricavi era errato in quanto il contatore elettromeccanico registrava il totale delle scommesse dal momento della prima attivazione dell’apparecchio mentre il contatore elettronico registrava il totale delle scommesse tra un prelievo del denaro giocato e il prelievo successivo, il dato del contatore elettromeccanico non era significativo essendo ignoto il tempo a partire dal quale era stato attivato l’apparecchio in uso alla contribuente dal 1 gennaio 1999, i dati del contatore elettromeccanico e dei contatori elettronici non potevano essere sommati perchè disomogenei, l’errore commesso dall’Agenzia era evidenziato anche dal fatto che, a fronte dei ricavi quantificati nell’avviso per Lire 9.055.000 relativamente al periodo dal 1 gennaio al 26 febbraio 2000, nel mese di febbraio erano stati riscontrati, al momento del sequestro, incassi per Lire 460.000;

5. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale lamentando, in primo luogo, che la commissione si è limitata a richiamare la pronuncia di primo grado senza esprimersi in ordine alle censure mosse nell’atto di appello ed ha così dato una motivazione solo apparente della propria decisione e, in secondo luogo, che la commissione, una volta ritenuta inattendibile la determinazione dei ricavi effettuata da essa ricorrente, non avrebbe dovuto meramente annullare l’avviso ma, in ossequio al D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 2 e D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 35, comma 3 e degli artt.112 e 277 c.p.c., avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione dei ricavi e delle imposte dovute;

6. la contribuente ha depositato controricorso;

7. il primo motivo di ricorso è infondato perchè il vizio di nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione sussiste allorchè i giudici del gravame si limitino ad un rinvio generico a quanto accertato dai giudici di primo grado senza dare conto dell’esame dei motivi di appello e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto (Cass. ord. n. 19956 del 10/08/2017), e tale vizio non è ravvisabile nel caso di specie avendo la commissione tributaria regionale del Lazio rinviato all'”ampia e diffusa motivazione” della pronuncia di primo grado (qui sintetizzata al punto 4) evidenziando che, rispetto ad essa, l’appellante aveva solo riproposto le affermazioni già disattese (il che risulta oggettivamente vero alla luce della lettura dell’atto di appello riprodotto a pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione);

8. il secondo motivo di ricorso è fondato:

8.1. come questa Corte ha ripetutamente affermato, il processo tributario è annoverabile non tra i processi di “impugnazione-annullamento” ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto è diretto non alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ritenuto invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo ma deve esaminare la pretesa impositiva e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte ed utilizzando tutti gli elementi legittimamente acquisiti agli atti (Cass. 26157/2013; Cass. 13034/2012; Cass. 15825/2006);

8.2. nel caso di specie la commissione tributaria regionale del Lazio ha omesso di provvedere nel senso indicato;

9. il motivo merita pertanto accoglimento, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo motivato esame che tenga conto delle risultanze dei contatori elettronici, delle ricevute rilasciate mensilmente alla contribuente dal proprietario degli apparecchi e di ogni altro elemento legittimamente acquisito agli atti del processo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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