Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27608 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23652/2011 proposto da:

S.A., S.F., Z.R., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato MARIA RITA SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI;

– intimati –

e da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

S.F., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI, S.A., Z.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 189/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. Z.R., S.F. e S.A. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Puglia, in data 5 luglio 2010, in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate ad essi ricorrenti per imposta di successione ed imposta sull’incremento del valore degli immobili, relative ad una pluralità di edifici e terreni e al valore dell’avviamento di un’azienda;

2. l’Agenzia delle Entrate ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale nei confronti dei soli Z.R. e S.F. ed ha notificato l’atto ad essi soltanto;

3. deve essere disposta, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.A., quale parte necessaria del giudizio relativamente alla domanda della Agenzia ricorrente incidentale;

4. a tal fine va assegnato termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio e la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale, nei confronti di S.A., con termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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