Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27609 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6040-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO E CONSIDERATO che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n.5/1/11, emessa il 17.1.2011 dalla commissione tributaria regionale della Toscana con cui è stato giudicato illegittimo l’avviso di accertamento notificato dalla ricorrente a G.E. per il recupero a tassazione della plusvalenza ai fini Irpef che, secondo la medesima ricorrente, era derivata dalla vendita di un terreno posto in comune di Prato e che invece, secondo la commissione tributaria, era inesistente in quanto il terreno erano compreso in zona vincolata ad utilizzo meramente pubblicistico e quindi insuscettivo di trasformazione edificatoria;

2. l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la sentenza non è congruamente motivata quanto alla ritenuta inedificabilità del terreno compravenduto ed oggetto di accertamento (esclusa quindi una porzione di mq 3260 incontestatamente non edificabile e non oggetto del definitivo accertamento) perchè la commissione ha recepito l’impostazione della contribuente ed ha dato quindi peso al fatto che i terreni erano inseriti nella zona F del piano regolatore generale di Prato senza però considerare che, dal certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di vendita e richiamato nell’atto impositivo, il terreno risultava essere compreso, secondo il Regolamento Urbanistico adottato dal comune e parimenti richiamato nell’atto impositivo, all’interno del “Progetto Norma” 2.4., il quale era finalizzato alla realizzazione di un “complesso sportivo-agonistico al coperto e di una multisala, integrato da funzioni di tipo commerciale, espositive e culturali”, nonchè “di un parco con aree libere, parcheggi e vie di collegamento”;

3. la G. ha depositato controricorso;

4. il motivo è fondato atteso che, stanti le risultanze del certificato di destinazione urbanistica riprodotto alle pagine 11 e 12 del ricorso (ove si legge che, secondo il piano regolatore generale e “in riferimento al piano strutturale vigente… ed al regolamento urbanistico adottato con D.C.C. 15 aprile 1999, n. 56” il terreno è incluso all’interno del PN, progetto norma, 2.4 – il quale, per l’art. 89 del regolamento edilizio, pure riprodotto a pagina 12 del ricorso, prevedeva la realizzazione di un “complesso sportivo-agonistico al coperto e di una multisala, integrato da funzioni di tipo commerciale, espositive e culturali” nonchè di un parco con aree libere, parcheggi e vie di collegamento””) deve ritenersi valevole, per il terreno in questione, in mancanza di elementi contrari offerti dalla contribuente, il principio per cui “in tema d’imposte sui redditi, non può escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b), per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Cost.” (Cass. 20950/2015);

5. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere stante la mancanza di puntuale contestazione, da parte della contribuente, del valore attribuito dall’Agenzia specificamente al terreno in parola, è possibile decidere la causa nel merito, con il rigetto dell’iniziale ricorso della contribuente medesima;

6. le spese del merito devono essere compensate in ragione della evoluzione della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’iniziale ricorso della contribuente;

compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio;

condanna G.E. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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