LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ORONZO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7261/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.L., S.B., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controresistenti –
avverso la sentenza n. 23/63/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25.1.2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18.9.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe, in qualità di eredi di S.L., avverso la sentenza n. 15/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva respinto il ricorso, proposto avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP ed IVA per l’anno 2005 per avere l’Ufficio verificato una maggiore consistenza delle dichiarate rimanenze finali con conseguente ricostruzione di maggiori ricavi mediante applicazione di studio di settore;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”;
i contribuenti indicati in epigrafe si sono costituiti deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti, è infondata;
1.2. non ricorre alcuna ipotesi di contestuale proposizione del vizio di omessa e insufficiente motivazione, avendo l’Agenzia lamentato “omessa o quanto meno insufficiente motivazione”, formulando, quindi, le censure in via subordinata l’una rispetto all’altra;
2.1. a seguire, le censure proposte dall’Ufficio ricorrente sono fondate;
2.2. l’Agenzia lamenta che la CTR non avrebbe valutato gli elementi di fatto ritenuti decisivi dalla CTP, ovvero “la richiesta, rimasta inevasa, di documentare la discrasia tra il ricarico applicato dallo Studio di settore e dalla parte contribuente”, nonchè “le gravi incongruenze rilevate dall’Ufficio e dalla Commissione provinciale nei dati della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente”;
2.3. emerge dalla sentenza, nella parte relativa allo “svolgimento del processo”, che il contribuente aveva omesso di fornire, in sede di contraddittorio preventivo con l’Ufficio, la documentazione necessaria a giustificare il basso ricarico e la richiesta di abbattimento dei ricavi del 50% a motivo della crisi di settore nel commercio della vendita di calzature;
2.4. secondo l’orientamento della Suprema Corte “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri” (cfr. Cass. n. 17646/2014; conf. 10047/2016);
2.5 è quindi fondato il motivo di ricorso inteso a far valere un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui omette di valutare il fatto della mancata prova, da parte del contribuente, in sede di contraddittorio, circa la sussistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito;
2.6. si tratta circostanza di valore sicuramente decisivo, poichè, in astratto e salvo diversi e contrari elementi di valutazione che dovessero emergere da nuovo esame del punto, sulla scorta dei principi dianzi illustrati, ove cioè, come nella specie, il contraddittorio sia stato attivato e il contribuente si sia limitato a mera attività assertiva senza addurre elementi concreti in grado di supportarla, a fondare l’accertamento ben può bastare, di per sè, l’applicazione dello studio di settore;
2.7. si impone, di conseguenza, la cassazione dell’impugnata sentenza con rimessione della causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perchè riesamini la questione, tenendo conto anche della suddetta circostanza, come di ogni altro elemento utile per l’applicabilità degli studi di settore al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese processuali relative al giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018