LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18670/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
EUROPEA SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Traversi, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145, presso lo studio dell’avv. Stefano Colella;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 9, n. 39/09/13, pronunciata il 15/02/2013, depositata il 28/02/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2018 dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della Europea Srl, con sede legale in *****, esercente attività di ristorazione, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (hinc: CTR) in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRPEG, per l’anno d’imposta 2004, maggiori redditi d’impresa non dichiarati, a seguito dello scostamento tra ricavi dichiarati (Euro 879.416) e ricavi stimati in base allo studio di settore (966.136) – in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la sentenza di primo grado e ha annullato l’atto impositivo.
Il giudice d’appello ha affermato che, per la giurisprudenza, gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, indizi d’irregolarità, insufficienti a giustificare, da soli, un accertamento induttivo di maggiori ricavi.
Ha, quindi, escluso che gli ulteriori elementi addotti dall’Ufficio a supporto dei presunti ricavi non dichiarati (l’entità dei compensi percepiti dai soci, posto che società è a stretta base partecipativa; la presenza, in azienda, durante la verifica fiscale, di due lavoratori irregolari) fossero gravi, precisi e concordanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di ricorso: “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito in L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Si deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che, in aperto contrasto con le norme sopra indicate e la giurisprudenza di legittimità, avrebbe ritenuto che allorchè operi la presunzione semplice di ricavi non dichiarati, per effetto dell’applicazione degli studi di settore, l’Ufficio debba indicare ulteriori mezzi di prova a sostegno della pretesa impositiva, quando, in realtà, in una simile evenienza, incombe sul contribuente l’onere di provare le ragioni dello scostamento rilevato.
2. Secondo motivo: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Si denuncia il vizio dell’apparato argomentativo della decisione della CTR che avrebbe affermato, in modo apodittico, la congruità del reddito aziendale, senza dare conto delle ragioni poste a base del proprio convincimento.
3. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
L’ultimo rilievo critico concerne la violazione della regula iuris sulla distribuzione, tra le parti, dell’onere della prova, in quanto la CTR avrebbe addebitato all’Ufficio l’effetto negativo della mancata dimostrazione della misura dei compensi corrisposti a due lavoratori irregolari, trascurando il fatto che, come è scritto nel ricorso per cassazione: “L’inferenza probatoria ricavabile dalla constatazione del ricorso di lavoratori irregolari da parte della società, infatti, è consistita nel fatto di ritenere che tali lavoratori, in quanto assunti a nero, venissero retribuiti con ricavi a nero: i costi afferenti le loro prestazioni lavorative, invero, non risultavano dalla contabilità.” (cfr. pag. 25 del ricorso per cassazione).
4. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati.
4.1. Costituisce ius receptum che: “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.” (Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635).
La CTR non ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto e non ha apprezzato la circostanza che la contribuente, nel contraddittorio svoltosi nella fase amministrativa, non ha addotto alcun argomento idoneo a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello stimato con la procedura di accertamento standardizzato.
Invero: “Ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.” (cfr., ex multis, Cass. 20/09/2017, n. 21778).
La CTR, ancora una volta errando, ha ritenuto evanescenti e privi di capacità persuasiva gli elementi di fatto, residuali e puramente rafforzativi del risultato probatorio già raggiunto, offerti dall’Amministrazione finanziaria a conferma dell’evasione fiscale già accertata (segnatamente, si tratta: dell’apparente antieconomicità dell’attività della società, a stretta base partecipativa, desunta dai modesti stipendi percepiti dai soci; delle caratteristiche dell’attività, chiaro indice del consolidato avviamento del ristorante fiorentino; della presenza di lavoratori irregolari, probabilmente retribuiti “a nero”).
Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento dei due motivi in esame.
5. Il secondo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento degli altri.
6. In conclusione, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della vicenda, nel rispetto dei precedenti principi di diritto e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018