Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27637 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27324/2014 R.G. proposto da:

D.B.A., – c.f. ***** – B.E. – c.f.

***** – (in proprio e quale erede del coniuge D.B.F.), rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato Pasqualino Pavone ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Monte Acero, n. 2/A, presso lo studio dell’avvocato Gino Bazzani;

– ricorrenti –

contro

D.G.S., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato Sergio Papa ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Montello, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Germano Giannella;

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 3579 dei 9/15.10.2013;

udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 del consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto notificato il 10.8.1993 D.G.S., proprietario dell’appartamento al ***** piano della scala ***** del condominio “*****”, alla 3^ traversa di *****, citava a comparire innanzi al locale tribunale i coniugi D.B.F. ed B.E., proprietari di altro appartamento al ***** piano dello stesso condominio, con annesso terrazzo ove era collocata una piscina.

Esponeva che a definizione delle controversie concernenti l’esecuzione dei lavori di copertura del terrazzo di spettanza dei convenuti aveva con costoro siglato scrittura privata autenticata di transazione in data *****; che nondimeno i coniugi convenuti non avevano esattamente adempiuto gli obblighi assunti con l’atto transattivo.

Chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati ad eliminare le difformità riscontrate, a demolire le opere eseguite in contrasto con gli accordi transattivi ed a risarcire i danni cagionati.

Si costituiva unicamente D.B.F..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Riassunto il giudizio a seguito della morte del convenuto, si costituiva la moglie, B.E..

Espletata la c.t.u., con sentenza n. 425/2005 l’adito tribunale rigettava la domanda dell’attore e ne pronunciava condanna alle spese di lite.

Proponeva appello D.G.S..

Resistevano D.B.A. ed B.E., costei in proprio e quale erede del coniuge D.B.F..

Espletata nuova c.t.u., con sentenza n. 3579 dei 9/15.10.2013 la corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame e condannava gli appellati ad eliminare le difformità esistenti tra la copertura da essi realizzata sul terrazzo a livello e quanto previsto nell’atto di transazione; condannava inoltre gli appellati alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l’interpretazione data dal tribunale alle pattuizioni dalle parti siglate con la scrittura del *****, in particolare alle pattuizioni concernenti la lieve inclinazione della copertura del terrazzo D.B. e la necessità che il livello della copertura non superasse di oltre venti centimetri il livello del piano di calpestio del contiguo terrazzo D.G., era senz’altro errata, siccome smentita dal significato letterale e logico dei medesimi patti.

Evidenziava dunque – la corte – che la corretta interpretazione della scrittura transattiva rendeva patente l’inottemperanza degli appellati agli obblighi assunti, inottemperanza altresì riscontrata dagli esiti della c.t.u. espletata in sede di gravame.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso D.B.A. ed B.E., costei in proprio e quale erede del coniuge D.B.F.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

D.G.S. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un elemento decisivo della controversia.

Deducono che la locuzione “livello” adoperata nella scrittura di transazione con riferimento alla copertura del terrazzo D.B. esprime piuttosto l’esigenza che l’altezza media non sia superiore a venti centimetri; che, intesa rettamente in tal guisa, gli esiti della consulenza tecnica espletata in prime cure dimostrano che il livello della copertura giace ben al disotto della quota prescritta e che in soli quattro punti eccede la soglia di venti centimetri.

Deducono inoltre che la corte di merito ha contraddetto il dato letterale, allorchè ha affermato che la pattuizione relativa al divieto di sopraelevazione dei cordoli di alloggiamento delle finestre in plexiglass poste sulla copertura del terrazzo, fosse da riferire all’intera struttura dei cupolini trasparenti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un elemento decisivo della controversia.

Deducono che la corte distrettuale ha erroneamente assunto che avessero – essi ricorrenti – sostenuto che la copertura del terrazzo D.B. potesse essere realizzata con una doppia inclinazione.

Deducono che del resto il consulente nominato in secondo grado nulla ha detto in ordine alla eliminazione di una pretesa doppia pendenza ed al contempo che la corte non ha tenuto presente che “uno solo è il canale di gronda presente sul perimetro del terrazzo, (…) posizionato proprio dal lato opposto al balcone D.G.” (così ricorso, pag. 15).

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne suggerisce la disamina contestuale.

Ambedue i motivi in ogni caso sono – a rigore – inammissibili.

Ovviamente gli asseriti vizi veicolati dagli addotti mezzi di impugnazione sono da vagliare in rapporto della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie ratione temporis (si ribadisce che la sentenza della corte di Napoli è stata depositata il 15.10.2013), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

In primo luogo, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la corte d’appello, alla stregua delle argomentazioni dapprima riferite, ha senz’altro motivato.

Non si giustifica quindi in alcun modo la denuncia di omessa motivazione.

Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui al cospetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novello n. 5, riveste valenza, essenzialmente, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

In secondo luogo tra le figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire rilevanza al cospetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novello n. 5, – è il caso della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – sicuramente non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).

In terzo luogo nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Evidentemente, alla stregua di tal ultimo insegnamento, non ha peculiare significato la prospettazione dei ricorrenti secondo cui l’acritica ricezione da parte della corte territoriale delle contraddittorie conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. d’appello, “ha generato una motivazione anch’essa contraddittoria e assolutamente svincolata dal dato reale” (così ricorso, pag. 16).

Ulteriormente si osserva comunque quanto segue.

Le censure che in modo precipuo il primo mezzo veicola, danno corpo ovviamente ad una “questione” ermeneutica.

Conseguentemente esplicano valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ancora – ovviamente – l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014, in precedenza menzionato.

Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla corte di merito è, per un verso, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Nel solco delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è, per altro verso, immune da vizi suscettibili di assumere rilievo alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Specificamente, da un canto, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – dianzi enucleate – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di Napoli ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“visto il tenore testuale della clausola, che fa riferimento ad un livello che non dovrà superare il piano di calpestio di oltre venti centimetri: è pertanto ovvio che la misura citata indica il livello massimo, quello da non superare”: così sentenza d’appello, pag. 11; “la previsione che i cupolini fossero inseriti in appositi riquadri di cemento è, nel testo contrattuale, inserita tra due virgole, il che induce a ritenere che la previsione dell’altezza di quindici centimetri sia riferita ai cupolini, e non ai riquadri”: così sentenza d’appello, pag. 13).

Specificamente, d’altro canto, è da riconoscere che la corte partenopea ha di certo disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa ovvero il thema dell’interpretazione della scrittura autenticata di transazione in data ***** e della sua ottemperanza.

In ogni caso è innegabile che le censure dai ricorrenti addotte si risolvono nella prefigurazione tout court della correttezza dell’antitetica interpretazione (“si parla di “livello”, non di altezza massima, o di sporgenza massima. Ed il livello, nel caso di specie, non può che essere quello medio, posto che il piano di cui si discorre è inclinato”: così ricorso, pag. 9).

A nulla rileva, da ultimo, che i ricorrenti, precipuamente con il secondo mezzo, abbiano esplicitato di aver assunto che la pendenza del terrazzo dovesse essere unica, nella direzione opposta a quella del balcone D.G..

Rileva viceversa che la corte di seconde cure ha comunque ineccepibilmente opinato in tal senso, ossia nel senso che “le parti abbiano voluto che la realizzanda copertura avesse un andamento che muovesse dal lato del fabbricato, e dal balcone D.G. che in esso si apre, e procedesse con andamento inclinato verso il basso, verso il lato opposto” (così sentenza d’appello, pag. 10).

In conclusione è indubitabile che i motivi di ricorso che D.B.A. ed B.E. hanno esperito, fuoriescono, propriamente, dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

Orbene è siffatta “estraneità” che importa, appunto, la “sanzione” dell’inammissibilità degli esperiti mezzi di impugnazione.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al difensore del controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 10.11.2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna in solido i ricorrenti, D.B.A. ed B.E. (costei in proprio e quale erede del coniuge D.B.F.), a rimborsare all’avvocato Sergio Papa, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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