Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27646 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10448/2015 proposto da:

FLAMINIA s.n.c. di B.G. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato MUSUMECI TOTI SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EVA RAFFAELLA DESANA, STEFANO ALTARA;

– ricorrente –

contro

R.M.F., P.E., rappresentati e difesi dagli avvocati RODOLFO UMMARINO e GINA DELL’ORFANO;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La società Flaminia, con citazione, notificata il 21/3/2008, conveniva, avanti il Tribunale di Torino, R.M. e P.E.. Esponeva che, in occasione di verifiche effettuate nel 2002, sui terreni di sua proprietà siti in *****, ed in ispecie di quelli di cui in catasto al Fo. *****, mappali *****, aveva accertato come i convenuti, proprietari di un fondo contiguo, sconfinando sulla proprietà attorea ed apponendo, nel corso del 1996, una recinzione metallica, avevano usurpato una superficie di circa mq. 120 di proprietà di parte attrice; che, all’invito loro rivolto per la rimozione della recinzione, i convenuti avevano eccepito l’intervenuta usucapione dell’area in contesa; che la pezzicola era di proprietà di parte attrice; che dalla usurpazione ridetta era derivato un danno alla società per la indisponibilità del fondo. Concludeva per l’accertamento dell’esatto confine tra le due proprietà ex art. 950 c.c., con la condanna dei convenuti al rilascio dell’area; al risarcimento dei danni per l’illegittima occupazione del terreno, pari ad Euro 200,00 per ogni anno di occupazione, oltre il rimborso dell’I.C.I., sempre in proporzione dell’area suddetta. In subordine, per il caso di accertata usucapione, chiedeva la condanna dei convenuti al frazionamento a loro spese, comunque, al rimborso dell’I.C.I. versata.

Si costituivano i convenuti, contestando la fondatezza dell’avversa domanda” In particolare, i convenuti eccepivano che con contratto del 29/6/1984 avevano acquistato dalla Piossasco s.r.l., poi trasformatasi in Flaminia s.n.c., una unità immobiliare, con la concessione da parte della società dell’uso esclusivo e completo dell’area prospiciente il fabbricato e compresa fra le lettere G-H-L-M-O-G della planimetria, superficie collegata da una scaletta in cemento alla sottostante unità immobiliare oggetto di compravendita, ed edificata nello stesso anno di costruzione del fabbricato. Sin dal 1984, le parti convenute avevano preso possesso del bene compravenduto ed anche del conteso e soprastante terreno, cui si accedeva solo tramite la ridetta scala; nel febbraio 1985 la Piossasco aveva recintato il terreno soprastante in modo da lasciarlo nel godimento delle parti convenute, esercitato sin dal 1984; nel 1994, a seguito dell’alluvione, si verificò uno smottamento del conteso terreno soprastante, ed i danni furono risarciti dal Comune di Torino al R. per Euro 8.000.000; dal 1984 al 2008 le parti convenute avevano goduto, uti domini, di detta area, maturando l’usucapione della stessa. Instavano per il rigetto dell’avversa domanda e, in via riconvenzionale, per la declaratoria di avvenuta usucapione dell’area ridetta.

Con ordinanza 22/1/2013, il G.I. dispose la chiamata in causa del Condominio *****, proprietario, in base a quanto accertato dal c.t.u., di parte delle aree oggetto di contestazione.

Il Condominio si costituiva il 23/5/2013, negando la propria legittimazione passiva, ed in subordine, eccependo l’inesistenza di alcun proprio interesse in causa.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza non definitiva n. 5961 del 2013, respingeva le domande svolte dalla società Flaminia e dichiarava che sigg. R. – P. avevano acquistato il terreno oggetto del giudizio per usucapione.

Avverso questa sentenza, e, prima ancora della sentenza definitiva, la società Flaminia proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza ed, in particolare, per errata valutazione dei dati acquisiti in giudizio.

Si costituivano i sigg. R. – P., chiedendo che venisse respinto l’appello.

In questa fase il Condominio restava contumace.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 109 del 2015, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale dagli atti di causa risultava che le parti appellati “(…) erano nel possesso della pezzicola contesa sin da epoca anteriore al 21 marzo 1988, sono rimasti possessori ininterrotti fino alla data odierna (il riferimento è alla data della sentenza) hanno usufruito dell’area con esclusione di chiunque altro, vi hanno piantato essenze arboree, provvedendo alla loro manutenzione e comportandosi uti domini. Pertanto, le parti appellanti secondo al Corte distrettuale avrebbero acquistato il terreno di che trattasi per usucapione (….)”.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Flaminia snc di B.G., con ricorso affidato a due motivi. I sigg. P. e R. hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, le parti hanno depositato memorie, ai sensi degli artt. 378 e 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, la società Flaminia snc di B.G. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato il suo convincimento su documenti, tempestivamente, disconosciuti dalla società Flaminia e come tali privi di valenza probatoria. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nell’accertare l’avvenuta usucapione avrebbe attribuito valenza probatoria ad alcune fotografie prodotte dai sigg. R. – P. e dalle quali risulterebbe che la recinzione metallica, elemento divisorio della porzione di terreno in discussione, fosse stata apposta sin dal 1985, non tenendo conto che l’attuale ricorrente aveva puntualmente disconosciuto la veridicità delle fotografie per quanto le stesse non riportavano una data certa. Ad un tempo, la Corte distrettuale si sarebbe avvalsa delle deposizioni testimoniali, rese sulla base delle stesse fotografie.

1.1. – Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(….) Si tratta, ora di determinare il momento della sua costruzione (il riferimento è alla rete metallica), nel periodo ante quem il 4/11/1994. Sul punto, tutte le deposizioni, con eccezione dello Z., di cui si dirà, concordano su di un dato di fatto: la recinzione fu costruita per ordine della A., quindi della Piossasco – Flaminia, in epoca anteriore al 1988. Le deposizioni oscillano fra il 1983 ( Pe.), il 1985 ( Be., M., Ma.i, Bo.), il 1986 ( E.) ed il 1988 stesso ( Ro.). Le differenze di anno, palesemente, sono irrilevanti, dal momento che tutte le deposizioni richiamate collocano la erezione della rete in epoca anteriore al momento di inizio rilevante ai fini della usucapione. Sicchè, non v’è interesse a stabilire una data precisa di costruzione, posto che, quale che essa sia, comunque l’atto di interversione del possesso è anteriore alla data del 21/3/1988. Resta da dire della deposizione Z., che parrebbe spostare al 1990-91 la data rilevante ai fini di causa. In realtà, la considerazione specifica della deposizione, riferita per intero, dimostra come il teste non faccia menzione della recinzione (…..)”.

Appare, dunque, del tutto chiaro, che il ragionamento della Corte distrettuale è assai più ampio di quello rappresentato dalla ricorrente e, soprattutto, appare chiaro che, per la Corte distrettuale, non sono le fotografie a datare i fatti di causa ma, al contrario, sono state le testimonianze assunte a datare il materiale fotografico.

1.2. – E, comunque, a parte questa considerazione va osservato che la ricorrente non ha tenuto conto che affinchè il disconoscimento faccia perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve esser chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non conformità tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cass. n. 9526 del 2010, 8998 del 2001), elementi che non sono stati tempestivamente forniti nel caso in esame.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un dato rilevante e determinante per l’accertamento della data in cui è stata apposta la recinzione e, dunque, per la valutazione della (contestata) intervenuta usucapione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe omesso la valutazione di fotografie e documenti depositati da parte appellante che ove considerati avrebbero condotto la Corte ad una decisione diversa in merito alla datazione della recinzione e, dunque, in merito all’asserita usucapione della pezzicola in contestazione.

2.1. – Anche questo motivo è infondato.

Va qui ribadito il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui il mancato od inesatto esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. n. 4369 del 23/02/2009; e n. 5377 del 07/03/2011).

Epperò, nel caso in esame, l’ampia motivazione offerta dalla Corte distrettuale non sembra essere scalfita e/o comunque travolta dalla documentazione cui si riferisce la ricorrente, per quanto la motivazione della sentenza impugnata è coerente, e trova riscontro nelle risultanze istruttorie acquisite al processo ed esaminate dettagliatamente e analiticamente dalla Corte distrettuale, anche in relazione alle stesse censure formulate dalla società Flaminia, attuale ricorrente.

3. – Va, infine, disattesa la richiesta formulata dalla parte controricorrente di condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., perchè non sussistono i presupposti. Come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 14789 del 2007), ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali e tali evenienze non sono rinvenibili nel caso in esame.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del… ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso e accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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