Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27650 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15146/2017 proposto da:

F.O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA GALLI, DOMENICA QUATTRONE;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA ZIMMITTI, MARIALUISA FERRARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4544/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

F.O.R. ebbe a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Milano nei suoi riguardi per la somma di oltre 7 milioni di Euro in relazione alla violazione delle norme relative alla disciplina del trasporto di rifiuti.

Il Tribunale di Milano, ad esito del procedimento, ebbe a rigettare l’opposizione ed il F. propose gravame avanti la Corte ambrosiana,che accolse parzialmente l’appello, riducendo a circa 5 milioni di Euro la sanzione e confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso detta decisione ebbe a proporre riscorso per cassazione il F. articolato su quattro motivi.

Ha resistito la Città metropolitana di Milano con controricorso, contestando la fondatezza della pretesa avversaria.

Con memoria datata 15.5.2018 i difensori dell’impugnante hanno depositato certificato di morte del F. e decreto dell’Autorità amministrativa interessata di archiviazione del procedimento amministrativo inerente alla sanzione irrogata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte impugnante ha documentato che il trasgressore F.O. è deceduto in ***** e che,di conseguenza,la Città metropolitana di Milano – Ente sanzionatore – con provvedimento del 14.5.2014 ha provveduto ad archiviare il provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi riguardi e della società,da lui rappresentata, quale obbligata solidale.

Dunque concorre la situazione d’estinzione dell’obbligazione a seguito della morte del trasgressore regolata dalla L. n. 689 del 1981, art. 7, che dispone la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione ed il venir meno anche dell’obbligazione solidale in capo alla società rappresentata.

Come insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n 6737/16 – la morte del trasgressore e l’archiviazione del procedimento in sede amministrativa comporta il venir meno dell’interesse alla decisione di questa Corte di legittimità con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, stante l’avvenuta definizione del procedimento in sede amministrativa ad iniziativa dell’Ente sanzionatore.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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